Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 06/06/1972 (Rv. 358698 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE - REMISSIONE TACITA DEL DEBITO - ESTREMI - REMISSIONE DELLA QUERELA PENALE - INSUFFICIENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE - REMISSIONE TACITA DEL DEBITO - ESTREMI - REMISSIONE DELLA QUERELA PENALE - INSUFFICIENZA.*
La remissione del debito puo essere anche tacita, ma deve in tal caso risultare da un comportamento che manifesta in modo univoco la volonta di rinunziare al credito. La rimessione della querela in Sede penale non puo mai, da sola, integrare tale univoca manifestazione di volonta, perche non esprime niente di piu della volonta di revocare quella domanda di punizione in essa contenuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1301
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)