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Sez. 1, Sentenza n. 5645 del 09/11/1995 Cc. (dep. 27/12/1995) Rv. 203176 - 01

Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso fortuito o forza maggiore | Errore - Equiparabilità al caso fortuito o alla forza maggiore - Esclusione - Fattispecie in tema di dichiarazione di assenza seguita a dichiarazione di rinuncia a presenziare al dibattimento formulata dall'imputato.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203176-01

Termini processuali - Restituzione nel termine - Caso fortuito o forza maggiore

L'errore, proprio perché costituito da una falsa rappresentazione della realtà, non può mai integrare, ai fini della restituzione nel termine, le ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, consistendo la prima in un fatto esterno, inatteso e impensabile, che impedisce il compimento dell'atto processuale o ne frustra il risultato ad esso connaturale; la seconda in una forza impeditiva non altrimenti vincibile. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato escluso che potesse dar luogo a restituzione in termini per la proposizione di impugnazione l'erroneo convincimento, asseritamente nutrito dallo interessato, secondo il quale la rinuncia a presenziare al dibattimento, a suo tempo da lui ritualmente formulata, avrebbe dovuto dar luogo a dichiarazione di contumacia - con successiva notifica, quindi, dell'estratto contumaciale - e non invece, come era avvenuto, a dichiarazione di assenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)