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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Determinazione del territorio doganale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
E' approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1973
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI -
MEDICI - GONELLA -
TAVIANI - MALAGODI -
NATALI - BOZZI - FERRI -
MATTEOTTI - LUPIS -
BADINI CONFALONIERI -
GIOIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 97 - VALENTINI
Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Art. 1 Linea doganale

1. Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale.

2. Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonche' degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti piu' foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremita' delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.

3. Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziche' il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi; .... Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale.

Art. 2 Territorio doganale e territori extra-doganali

1. Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

2. Il mare territoriale e' considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale.

3. E' altresi' considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato.

4. I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonche' le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali.

5. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254.

6. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438.

Capo II. Organizzazione dei servizi doganali

Art. 3 Ordinamento amministrativo

1. Agli effetti dell'ordinamento amministrativo dei servizi doganali, il territorio della Repubblica e' suddiviso in compartimenti.

2. Ciascun compartimento e' ripartito in due o piu' circoscrizioni doganali; ciascuna circoscrizione comprende una o piu' dogane.

Art. 4 Compartimenti doganali

1. Ai capi dei compartimenti doganali e' attribuita l'alta vigilanza sugli uffici doganali del compartimento; essi esercitano altresi' azione di direttiva e di indirizzo relativamente alla efficienza degli uffici predetti nonche' le altre attribuzioni espressamente previste da norme legislative e regolamentari.

2. Qualora le esigenze connesse con lo sviluppo dei traffici aerei lo giustifichino, il Ministro per le finanze puo' stabilire che talune attribuzioni dei compartimenti doganali siano devolute, limitatamente alla parte attinente al traffico aereo, ad un apposito ispettorato centrale alle dirette dipendenze della direzione generale delle dogane e imposte indirette, con sede in Roma.

Art. 5 Circoscrizioni doganali

1. Ai capi delle circoscrizioni doganali sono attribuite funzioni dirigenziali di organizzazione, di coordinamento e di vigilanza dei servizi doganali nell'ambito della circoscrizione medesima e le altre competenze espressamente previste da norme legislative e regolamentari.

Art. 6 Dogane e loro ubicazione

1. Le dogane sono istituite in prossimita' della linea doganale di terra e di mare, presso i punti di approdo dei laghi di confine e nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile internazionale; sono altresi' istituite nell'interno del territorio dello Stato, presso centri commerciali, industriali o turistici.

2. In base ad accordi con gli Stati confinanti, presso i transiti di confine possono essere istituite, in territorio italiano o in territorio estero, dogane internazionali, nelle quali gli organi doganali dei due Stati finitimi provvedono ad assicurare l'applicazione delle norme stabilite dalle rispettive legislazioni doganali.

3. Le dogane internazionali ubicate in territorio estero si considerano, agli effetti amministrativi, poste nel territorio della provincia italiana piu' vicina.

4. Nelle circoscrizioni doganali comprendenti piu' dogane la competenza territoriale di ciascuna dogana e' stabilita dal capo della circoscrizione.

Art. 7 Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione

1. Ciascuna dogana puo' avere alle proprie dipendenze una o piu' "sezioni", nonche' uno o piu' "posti doganali" e "posti di osservazioni", funzionanti come sezioni.

2. Le sezioni doganali devono essere ubicate nell'ambito del territorio della provincia nel quale trovasi la sede della dogana medesima. Tuttavia, le sezioni funzionanti in prossimita' dei transiti di confine ovvero presso stabilimenti o depositi possono essere ubicate anche fuori del territorio predetto.

3. Possono essere istituite, anche fuori del territorio della provincia, sezioni doganali destinate a funzionare soltanto in determinati giorni della settimana o del mese ovvero in determinati periodi dell'anno. Al personale assegnato a tali sezioni compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia.

4. I posti doganali possono essere istituiti lungo la linea doganale, nelle localita' dove l'esiguita' del traffico non giustifica l'istituzione di una dogana. I posti di osservazione possono essere istituiti lungo la linea doganale per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci, qualora la dogana sia situata in luoghi distanti da detta linea.

Art. 8 Classificazione delle dogane

1. Agli effetti della competenza per materia, le dogane si distinguono in tre categorie.

2. Sono di prima categoria le dogane abilitate a compiere qualsiasi operazione e per merci di qualsiasi specie compimento di determinate operazioni ovvero di operazioni relative a determinate merci.

3. Sono di terza categoria le dogane istituite in localita' di non rilevante movimento commerciale, industriale o turistico, la cui competenza e' limitata prevalentemente alle operazioni di interesse locale.

4. Secondo la loro ubicazione, le dogane si distinguono in dogane di confine, dogane di mare, dogane aeroportuali e dogane interne.

5. Ai fini amministrativo-contabili le dogane si distinguono in dogane principali e dogane secondarie.

Art. 9 Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane

1. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce: i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti ed il competente ufficio doganale per l'entrata e per l'uscita delle merci; il periodo di funzionamento delle sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7.

2. Le facolta' delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti di competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.

3. I controlli e le formalita' di frontiera relativi a merci e veicoli viaggianti sotto determinati regimi doganali ovvero aventi determinate destinazioni geografiche possono essere ripartiti selettivamente, secondo criteri prestabiliti con decreti del Ministro delle finanze, tra piu' uffici doganali di frontiera operanti nella medesima area di confluenza delle correnti di traffico o nella stessa zona portuale, al fine di assicurare lo scorrimento dei traffici internazionali.

4. La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, e' subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonche' di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilita' della sezione stessa.

Art. 9-bis Localizzazione di determinate operazioni doganali

1. Il Ministro per le finanze, con proprie decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' stabilire che, in deroga alla competenza per materia delle dogane di qualsiasi categoria, le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci od a merci trasportate con determinati veicoli od a merci viaggianti sotto determinati regimi doganali siano accentrate presso talune dogane ovvero siano compiute presso la dogana del luogo ove si trova il deposito o stabilimento dell'impresa rispettivamente destinataria e mittente.

Art. 10 Laboratori chimici delle dogane

1. L'istituzione e la soppressione dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere istituite nelle localita' di notevole importanza commerciale sezioni specializzate dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

3. L'istituzione di una sezione specializzata, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, e' subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio e le necessarie attrezzature tecniche, nonche' di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilita' della sezione stessa.

4. La soppressione delle sezioni specializzate e' disposta con analogo provvedimento del Ministro per le finanze.

Art. 12 Disposizioni relative al personale delle dogane

1. Per esigenze di servizio i capi dei compartimenti doganali possono disporre, nell'ambito del compartimento, distacchi ed invii in missione di personale doganale per periodi non superiori ad un mese, informandone tempestivamente il Ministero e le intendenze di finanza interessate.

2. I posti di ufficiale e di commesso nei ruoli del personale delle dogane sono conferiti, nei limiti della meta' del numero disponibile, ai sensi rispettivamente dell'art. 352, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo unico della legge 4 febbraio 1958, n. 94. I posti da conferirsi ai sensi delle predette disposizioni che restassero non utilizzati per mancanza di aspiranti ovvero per rinuncia o per decadenza dalla nomina e la rimanente meta' dei posti disponibili sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi, fatte salve le riserve di posti previste da altre leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

3. Coloro che vengono immessi nei ruoli organici delle carriere del personale delle dogane devono essere assegnati, salvo casi eccezionali, presso una dogana avente sede in una delle circoscrizioni limitrofe al confine terrestre o in un'isola distante oltre dieci miglia marine dalle coste della penisola e prestarvi effettivo servizio per almeno tre anni.

4. In caso di insufficienza di personale doganale, la reggenza di piccole dogane di terza categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico puo' essere affidata, con provvedimento del Ministro per le finanze, a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

5. Salvo casi particolari, il funzionamento dei posti doganali e dei posti di osservazione e' assicurato dai comandi di brigata del Corpo predetto competenti per territorio.