Sez. 3, Ordinanza n. 5448 del 11/03/2026 (Rv. 678229-02)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Intestazione fiduciaria di immobile - Dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva dell'obbligo di ritrasferimento - Efficacia - Azione ex art. 2932 c.c. - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
In caso di intestazione fiduciaria di un immobile, la dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva dell'obbligo di ritrasferimento del bene non è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - dal momento che non costituisce fonte autonoma di tale obbligazione, che deriva dal pactum fiduciae - ma agevola unicamente la prova dell'avvenuta stipulazione di quest'ultimo, dispensando colui in favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, salva la prova contraria.
Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)