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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2367 del 03/02/2021 (Rv. 660670 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Omesso pagamento d’imposta - Sanzioni - Imposta non dovuta - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660670-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, è irragionevole e contraria al principio di solidarietà la pretesa fiscale relativa ad una sanzione dipendente dal mancato pagamento di un'imposta la quale è stata ritenuta - sia pure in un secondo momento - non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la debenza delle sanzioni relative al mancato pagamento dell'imposta in considerazione dell'indeterminatezza dell'imponibile su cui calcolarla, essendo "sub iudice" la determinazione dell'indennizzo costituente la base imponibile, poi definitivamente risultata pari a zero).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)