Sez. 1, Sentenza n. 4746 del 07/01/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169203 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - LEGGE 6 FEBBRAIO 1980 N. 15 ART. 1 - AGGRAVANTE PER I REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - LEGGE 6 FEBBRAIO 1980 N. 15 ART. 1 - AGGRAVANTE PER I REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Per la sussistenza dell'aggravante di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sufficiente che venga commesso un reato, punibile con pena diversa dall'ergastolo, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Quindi, in presenza di una delle finalità, disgiuntamente richieste nel primo comma dell'art. 1, l'aggravante ricorre "salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato", anche per i reati non necessariamente presupponenti un'organizzazione o teleologicamente legati ad altri reati, per quelli monosoggettivi o contravvenzionali.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)