REGOLAMENTO (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Testo in vigore al
Capo 7. Prestazione ed assegni familiari
Art. 85
Attestato dei periodi di occupazione
1. Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 72 del regolamento, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione alla quale è stato anteriormente soggetto da ultimo.
2. L'attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato dall'istituzione competente in materia di prestazioni familiari dello Stato membro alla quale è stato iscritto anteriormente da ultimo o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente di detto Stato membro. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione competente si rivolge all'una o all'altra di tali istituzioni per ottenerlo, a meno che l'istituzione di assicurazione malattia non sia in grado di trasmetterle copia dell'attestato di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento di applicazione.
3.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia se è necessario tener conto di periodi di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
Applicazione dell'articolo 73, paragrafo 1 e dell'articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento
Art. 86
Lavoratori soggetti alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia
1. Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell'articolo 73, paragrafo 1 del regolamento, il lavoratore è tenuto a presentare una domanda all'istituzione competente, se del caso tramite il datore di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a produrre, a corredo della domanda, uno stato di famiglia rilasciato dalle autorità competenti in materia di stato civile del paese di residenza dei familiari. Questo stato di famiglia deve essere rinnovato una volta all'anno.
3. A corredo della domanda, il lavoratore è anche tenuto a fornire le informazioni che consentono di individuare la persona alla quale debbono essere pagate le prestazioni familiari nel paese di residenza (cognome, nome e indirizzo completo) se la legislazione dello Stato competente prevede che le prestazioni familiari possono o debbono essere pagate ad una persona diversa dal lavoratore.
4. Le autorità competenti di due più Stati membri possono concordare modalità particolari per il pagamento delle prestazioni familiari, in particolare per facilitare l'applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento. Tali accordi sono comunicati alla commissione amministrativa.
5.
Il lavoratore è tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro, l'istituzione competente:
— di qualsiasi cambiamento della situazione dei familiari che possa modificare il diritto alle prestazioni familiari,
— di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute le prestazioni familiari,
— di qualsiasi trasferimento di residenza o di dimora dei familiari,
— di qualsiasi esercizio di un'attività professionale per la quale prestazioni familiari sono ugualmente dovute ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari hanno la residenza.
Applicazione dell'articolo 73, paragrafo 2 del regolamento
Art. 87
Lavoratori soggetti alla legislazione francese
1.
Per beneficiare degli assegni familiari di cui all'articolo 73, paragrafo 2 del regolamento il lavoratore è tenuto a presentare domanda all'istituzione competente che gli rilascia un attestato che certifichi che soddisfa alle condizioni relative all'occupazione alle quali la legislazione francese subordina l'apertura del diritto agli assegni familiari. In tale occasione, il lavoratore è tenuto a firmare una dichiarazione che certifici che non è aperto alcun diritto ad assegni familiari ai sensi della legislazione del paese di residenza dei familiari a titolo di un'attività professionale.
Nei casi in cui la legislazione francese prevede che il diritto agli assegni familiari è aperto per una durata corrispondente alla durata dei periodi di occupazione, l'attestato indica la durata di occupazione compiuta nel periodo considerato.
I familiari sono iscritti presso l'istituzione del luogo di residenza su presentazione di tale attestato e dei documenti giustificativi richiesti ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione per la concessione degli assegni familiari.
Se i familiari non presentano detto attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
2. L'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tre mesi dalla data del rilascio e deve essere rinnovato d'ufficio ogni tre mesi dall'istituzione competente.
3. Se il lavoratore ha la qualità di lavoratore stagionale, l'attestato di cui al paragrafo 1 è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente nel frattempo non ne notifichi l'annullamento all'istituzione del luogo di residenza.
4. Se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari prevede la concessione di assegni familiari mensili o trimestrali, mentre la legislazione francese prevede che il diritto agli assegni familiari è aperto per una durata corrispondente alla durata di occupazione compiuta, gli assegni familiari sono concessi al prorata di tale durata in rapporto alla durata prevista dalla legislazione del paese di residenza dei familiari.
5. Se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari prevede la concessione di assegni familiari per un numero di giorni corrispondenti alle giornate di occupazione compiute, mentre la legislazione francese prevede che il diritto agli assegni familiari è aperto per un mese, gli assegni familiari sono concessi per un mese.
6. Nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5, quando i periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione francese sono espressi in unità differenti da quelle che servono per il calcolo degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari, la conversione si effettua conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.
7.
L'istituzione competente informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza dei familiari della data in cui il lavoratore cessa di avere diritto agli assegni familiari o trasferisce la propria residenza dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro.
L'istituzione del luogo di residenza dei familiari puo richiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni relative al diritto agli assegni familiari del lavoratore.
Se l'istituzione competente lo ritiene necessario, l'istituzione del luogo di residenza procede, a sua richiesta, alla verifica della dichiarazione di cui al paragrafo 1, primo comma.
8.
I familiari sono tenuti ad informare l'istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento della loro situazione che possa modificare il diritto agli assegni familiari, in particolare di qualsiasi trasferimento di residenza.
Applicazione dell'articolo 74, paragrafo 1 del regolamento
Art. 88
Disoccupati soggetti alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia
Le disposizioni dell'articolo 86 del regolamento di applicazione si applicano per analogia ai disoccupati di cui all'articolo 74, paragrafo 1 del regolamento.
Applicazione dell'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento
Art. 89
Disoccupati soggetti alla legislazione francese
1.
Per beneficiare degli assegni familiari nel territorio dello Stato membro in cui risiedono, i familiari di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di residenza un attestato che certifichi che il disoccupato beneficia di prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione francese.
Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente francese in materia di disoccupazione o dall'istituzione designata dall'autorità competente francese, a richiesta del disoccupato, che è tenuto a firmare una dichiarazione che certifichi che non è aperto alcun diritto ad assegni familiari ai sensi della legislazione del paese di residenza dei familiari a titolo di un'attività professionale.
Se i familiari non presentano detto attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
2. Le disposizioni dell'articolo 87, paragrafi da 2 a 8 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
Capo 8. Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani
Art. 90
1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento, il richiedente è tenuto a presentare una domanda all'istituzione del luogo di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che detta istituzione applica.
2. Tuttavia, se il richiedente non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l'istituzione competente, puo presentare la domanda all'istituzione competente, o all'istituzione del luogo di residenza che la trasmette all'istituzione competente, indicandone la data di presentazione. Tale data è considerata come data di presentazione della domanda all'istituzione competente.
3.
Se l'istituzione competente di cui al paragrafo 2 costata che il diritto non è aperto ai sensi delle disposizioni della legislazione da essa applicata, trasmette senza indugio la domanda corredata di tutti i documenti e informazioni necessari all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione.
Se del caso, occorre risalire, alle stesse condizioni, fino all'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore ha compiuto il più breve periodo di assicurazione.
4. La Commissione amministrativa determina, se necessario, le modalità complementari per la presentazione delle domande di prestazioni.
Art. 91
1. Il pagamento delle prestazioni dovute ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento è effettuato in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, l'istituzione competente per la corresponsione delle prestazioni dovute ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento.
Art. 92
Ogni persona cui sono corrisposte prestazioni ai sensi dell'articolo 77 o dell'articolo 78 del regolamento per i figli di un titolare di pensione o di rendita o per orfani, è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di tali prestazioni:
— di qualsiasi cambiamento nella situazione dei figli o orfani che possa modificare il diritto alle prestazioni;
— di qualsiasi modifica del numero dei figli o orfani per i quali sono dovute prestazioni;
— di qualsiasi trasferimento di residenza di tali figli o orfani;
— di qualsiasi esercizio di un'attività professionale che apra il diritto a prestazioni o assegni familiari per tali figli o orfani.
Applicazione dell'articolo 18 del regolamento
Presentazione e istruttoria delle domande di prestazioni
Applicazione degli articoli 52 e 53 del regolamento
Applicazione degli articoli 64, 65 e 66 del regolamento
Applicazione dell'articolo 67 del regolamento
Applicazione dell'articolo 72 del regolamento
Applicazione degli articoli 77, 78 e 79 del regolamento
Titolo V. Disposizioni finanziarie
Art. 93
Rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia maternità diverse da quelle di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione
1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento ai lavoratori e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 22, dell'articolo 25, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 26, dell'articolo 29, paragrafo 1, o dell'articolo 31 del regolamento, è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.
2. Nei casi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 del regolamento e per l'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o di rendita è considerata come istituzione competente.
3. Quando l'importo effettivo delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta dalla contabilità dell'istituzione che le ha corrisposte, l'importo da rimborsare è determinato, in mancanza di un accordo concluso ai sensi del paragrafo 6, in maniera forfettaria in base a tutti i riferimenti appropriati desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta le basi che sono servite al calcolo del fortait e ne stabilisce l'ammontare.
4. Ai fini del rimborso, non possono essere prese in considerazione tariffe superiori a quelle applicabili alle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori soggetti alla legislazione applicata dall'istituzione che ha corrisposto le prestazioni di cui al paragrafo 1.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia al rimborso delle prestazioni in denaro corrisposte in conformità delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 8, seconda frase del regolamento di applicazione.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare, previo parere della commissione amministrativa, altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria.
Art. 94
Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia maternità corrisposte ai familiari di un lavoratore non residenti nel territorio dello stesso Stato membro di quest'ultimo
1. L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento ai familiari che non risiedono nel territorio dello stesso Stato membro del lavoratore è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive, fissato per ogni anno civile.
2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti regole:
a) il costo medio annuo per famiglia è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei familiari dei lavoratori soggetti alla legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, per il numero medio annuo dei lavoratori con familiari; i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'allegato 9;
b) il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei lavoratori soggetti alla legislazione di uno di questi Stati membri e i cui familiari sono ammessi a beneficiare di prestazioni in natura da corrispondere da parte di un'istituzione dell'altro Stato membro.
4. Il numero di famiglie da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, lettera b), è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dall'istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.
5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.
Art. 95
Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia maternità corrisposte ai titolari di pensioni o di rendite ed ai familiari che non hanno diritto a prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiedono
1. L'importo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto dette prestazioni, in base ad un forfait che si avvicini il più possibile alle spese effettive.
2. Il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuo di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione, ed applicando al risultato una riduzione del venti per cento.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti regole:
a) il costo medio annuo per titolare di pensione o di rendita è ottenuto, per ciascuno Stato membro, dividendo le spese annue relative al totale delle prestazioni in natura corrisposte dalle istituzioni di questo Stato membro all'insieme dei titolari di pensione o di rendita dovute ai sensi della legislazione di detto Stato membro nei regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione, nonché ai loro familiari, per il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita; i regimi di sicurezza sociale da prendere in considerazione a tal fine sono indicati nell'allegato 9;
b) il numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione è uguale, nei rapporti fra le istituzioni di due Stati membri, al numero medio annuo dei titolari di pensione o di rendita di cui all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento che, risiedendo nel territorio di uno dei due Stati membri, hanno diritto alle prestazioni in natura a carico di un'istituzione dell'altro Stato membro.
4. Il numero dei titolari di pensione o di rendita da prendere in considerazione in conformità delle disposizioni del paragrafo 3, lettera b) è stabilito per mezzo di un inventario tenuto a tale scopo dall'istituzione del luogo di residenza in base ai documenti giustificativi dei diritti degli interessati, forniti dall'istituzione competente. In caso di contestazione, le osservazioni delle istituzioni interessate sono sottoposte alla commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione.
5. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4.
6.
Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono concordare altre modalità di valutazione degli importi da rimborsare, previo parere della commissione amministrativa.
Applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento
Art. 96
Rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, corrisposte dall'istituzione di uno Stato membro per conto di un'istituzione di un altro Stato membro
Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2 del regolamento, le disposizioni dell'articolo 93 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
Applicazione dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento
Art. 97
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte ai disoccupati che si recano in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione
1. L'importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell'articolo 69 del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto dette prestazioni quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.
2.
Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono:
— previo parere della Commissione amministrativa, concordare altre modalità di determinazione degli importi da rimborsare, in particolare su base forfettaria, o altre modalità di pagamento, o
— rinunciare a qualsiasi rimborso tra istituzioni.
Rimborso degli assegni familiari corrisposti ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2 e dell'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento
Art. 98
Familiari dei lavoratori soggetti alla legislazione francese o dei disoccupati che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione francese
1. L'importo effettivo degli assegni familiari corrisposti ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2 e dell'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente francese all'istituzione che ha corrisposto detti assegni familiari quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.
2. La Francia e ciascuno degli altri Stati membri o le autorità competenti della Francia e quelle di ciascuno degli altri Stati membri possono concordare il rimborso forfettario di tali assegni familiari. In caso di rimborso forfettario, il forfait è stabilito moltiplicando il costo medio annuo per famiglia per il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione.
3. Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait sono determinati secondo le seguenti regole:
a) il costo medio annuo per famiglia è ottenuto dividendo le spese annue totali relative agli assegni familiari corrisposti dalle istituzioni dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari all'insieme dei familiari dei lavoratori e disoccupati residenti nel territorio di tale Stato membro per il numero medio annuo di famiglie aventi diritto ad assegni familiari;
b) il numero medio annuo di famiglie da prendere in considerazione è uguale al numero medio annuo di lavoratori soggetti alla legislazione dello Stato competente e, se del caso, di disoccupati che beneficiano di prestazioni di disoccupazione a carico di un'istituzione di questo Stato competente e i cui familiari sono ammessi a beneficiare degli assegni familiari corrisposti da un'istituzione di un altro Stato membro nel cui territorio risiedono.
4. La commissione amministrativa fissa, su relazione della commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3 del regolamento di applicazione, i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo di cui al paragrafo 3.
5.
La Francia e ciascuno degli altri Stati membri o le autorità competenti della Francia e quelle di ciascuno degli altri Stati membri possono concordare altre modalità per stabilire il forfait, previo parere della commissione amministrativa.
Disposizioni comuni ai rimborsi
Art. 99
Spese di amministrazione
Due o più Stati membri, o le autorità competenti di tali Stati membri, possono convenire, in conformità delle disposizioni dell'articolo 84, paragrafo 2, terza frase del regolamento, che gli importi delle prestazioni di cui agli articoli da 93 a 98 del regolamento di applicazione siano maggiorati di una percentuale determinata per tener conto delle spese di amministrazione. Tale percentuale puo essere differente secondo le prestazioni in questione.
Art. 100
Crediti arretrati
1. In occasione del regolamento dei conti tra le istituzioni degli Stati membri, le domande di rimborso relative a prestazioni corrisposte nel corso di un anno civile anteriore di più di tre anni alla data di trasmissione di dette domande ad un organismo di collegamento ovvero ad un'istituzione debitrice dello Stato competente, possono non essere prese in considerazione dall'istituzione debitrice.
2. Per quanto riguarda le domande relative ai rimborsi calcolati su base forfettaria, il termine di tre anni comincia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei costi medi annui delle prestazioni in natura stabiliti conformemente agli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione.
Art. 101
Situazione dei crediti
1. La commissione amministrativa stabilisce una situazione dei crediti per ogni anno civile, in applicazione degli articoli 36, 63, 70 e dell'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento.
2. La commissione amministrativa puo far procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servano a stabilire la situazione dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per assicurarsi della loro conformità alle regole fissate nel presente titolo.
3. La commissione amministrativa adotta le decisioni contemplate nel presente articolo su relazione di una commissione dei conti, che le fornisce un parere motivato. La commissione amministrativa fissa le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti.
Art. 102
Attribuzioni della commissione dei conti - Modalità di rimborso
1. La commissione dei conti è incaricata di:
a) riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l'applicazione del presente titolo;
b) riferire periodicamente alla commissione amministrativa sui risultati di applicazione dei regolamenti, in particolare sul piano finanziario;
c) rivolgere alla commissione amministrativa tutti i suggerimenti utili in rapporto con le disposizioni delle lettere a) e b);
d) presentare alla commissione amministrativa proposte in merito alle osservazioni che le sono trasmesse in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4 e all'articolo 95, paragrafo 4 del regolamento di applicazione;
e) investire la commissione amministrativa di proposte relative all'applicazione dell'articolo 101 del regolamento di applicazione;
f) effettuare lavori, studi o missioni sulle questioni che le sono sottoposte dalla commissione amministrativa.
2. I rimborsi previsti agli articoli 36, 63, 70 e all'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento sono effettuati per l'insieme delle istituzioni competenti di uno Stato membro, alle istituzioni creditrici di un altro Stato membro, tramite gli organismi designati dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli organismi tramite i quali sono stati effettuati i rimborsi, comunicano alla commissione amministrativa le somme rimborsate, entro i termini e secondo le modalità fissati da detta commissione.
3. Quando i rimborsi sono determinati sulla base dell'importo effettivo delle prestazioni corrisposte quale risulta dalla contabilità delle istituzioni, sono effettuati, per ogni semestre civile, nel corso del semestre civile successivo.
4. Quando i rimborsi sono determinati su base forfettaria, sono effettuati per ogni anno civile; in tal caso, le istituzioni competenti versano anticipi alle istituzioni creditrici il primo giorno di ogni semestre civile, secondo le modalità fissate dalla Commissione amministrativa.
5. Le autorità competenti di due o più Stati membri possono concordare altri termini per il rimborso o altre modalità relative al versamento di anticipi.
Art. 103
Raccolta dei dati statistici e contabili
Le autorità competenti degli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, in particolare di quelle che implicano la raccolta di dati statistici o contabili.
Art. 104
Iscrizione nell'allegato 5 degli accordi fra Stati membri o fra autorità competenti degli Stati membri concernenti i rimborsi
1. Le disposizioni analoghe a quelle che sono previste all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento, nonchè all'articolo 93, paragrafo 6, all'articolo 94, paragrafo 6 e all'articolo 95, paragrafo 6 del regolamento di applicazione e che sono in vigore il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del regolamento, rimangono applicabili sempreché siano indicate nell'allegato 5 del regolamento di applicazione.
2.
Le disposizioni analoghe a quelle che sono previste al paragrafo 1 e che si applicheranno nei rapporti fra due o più Stati membri successivamente all'entrata in vigore del regolamento saranno iscritte nell'allegato 5 del regolamento di applicazione. Lo stesso vale per le disposizioni che saranno concordate ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2 e dell'articolo 98, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.
Spese per il controllo amministrativo e sanitario
Art. 105
1. Le spese risultanti dal controllo amministrativo, nonché degli esami medici, ricoveri in osservazione, spostamenti di medici e verifiche di ogni genere, necessari per la concessione, la corresponsione o la revisione delle prestazioni, sono rimborsate all'istituzione che ne è stata incaricata, sulla base delle tariffe da essa applicate, dall'istituzione per conto della quale essi sono stati effettuati.
2.
Tuttavia, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre modalità di rimborso, in particolare rimborsi forfettari, o rinunciare ad ogni rimborso tra istituzioni.
Tali accordi saranno iscritti nell'allegato 5 del regolamento di applicazione. Gli accordi vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento rimangono applicabili sempreché siano indicati in detto allegato.
Disposizioni comuni ai pagamenti di prestazioni in denaro