Sez. 5, Sentenza n. 11562 del 26/06/1978 Ud. (dep. 02/10/1978) Rv. 140030 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - PRECEDENTE CONDANNA SULLA BASE DI UNA NORMA SUCCESSIVAMENTE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - OSTACOLO ALL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - LIMITI - PRECEDENTE CONDANNA SULLA BASE DI UNA NORMA SUCCESSIVAMENTE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - OSTACOLO ALL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
L'art 30 della legge 11 marzo 1953 n 87, recante norme sulla Costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce nel suo ultimo comma che, quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, e stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. La norma sancisce l'abolitio criminis quale conseguenza della pronuncia di illegittimita, cioe un effetto sostanzialmente identico, nella sua portata, a quello previsto dal secondo comma dell'art 2 del codice penale nell'ipotesi di successione di leggi penali. Da cio discende che, in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalita di una norma incriminatrice, la condanna per il reato previsto dalla norma dichiarata incostituzionale non puo essere di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)