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Sez. 3, Sentenza n. 2458 del 24/07/1971 (Rv. 353446 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - A FAVORE DEL PROCURATORE DEL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA - PROCURA SPECIALE - NON NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353446-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - A FAVORE DEL PROCURATORE DEL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA - PROCURA SPECIALE - NON NECESSITA.*

L'art 47 cod proc civ richiede, per la istanza di regolamento di Competenza, esclusivamente la sottoscrizione da parte del procuratore che ha rappresentato la parte nel giudizio di meritò in conseguenza, il mandato gia conferito dall'interessato al procuratore e sufficiente anche a proporre la istanza di regolamento di Competenza, non occorrendo all'uopo un mandato speciale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)