Sez. 2, Sentenza n. 2089 del 27/10/1969 Ud. (dep. 10/09/1970) Rv. 115221 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO -VALORE PROBATORIO, ANCHE IN CASO DI RITRATTAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO -VALORE PROBATORIO, ANCHE IN CASO DI RITRATTAZIONE - CONDIZIONI.*
La chiamata di correo, anche se resa soltanto agli organi di polizia giudiziaria e poi ritrattata, puo assumere valore probatorio del giudizio di colpevolezza dell'accusato, sia per le sue caratteristiche intrinseche, sia, specialmente, quando sia accompagnata da elementi di fatto e da circostanze di riscontro che, ad essa collegandosi, ne confermino la veridicita. (Conf 114118, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)