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Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 20/09/2012 (Rv. 623922 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Fallimento della società - Art. 146 legge fall. - Azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 cod. civ. - Scelta del curatore - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623922-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)