diritto.io

Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale

Testo in vigore al

Capo 4°. Della finanza e contabilita'.

Art. 84

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. Nulla e' innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 APRILE 1957, N. 278.

Art. 87

1. I contratti di comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142.49

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142.49

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142.49

Art. 89

1. I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale gli atti e contratti di cui all'articolo 87.

Capo 5°. Della vigilanza e tutela governativa.