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Sez. 6, Sentenza n. 42151 del 16/11/2010 Ud. (dep. 29/11/2010) Rv. 248825 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI | Disciplina di cui all'art. 123 cod. proc. pen. - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248825-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI

La disposizione di cui all'art. 123 cod. proc. pen. riguarda soltanto le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti all'imputato detenuto nell'ambito del procedimento e non ogni corrispondenza privata dello stesso, ancorché indirizzata all'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui il ricorrente eccepiva l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria che aveva ricevuto una sua missiva dal contenuto calunnioso, sostenendo che la competenza si era radicata ai sensi della norma succitata nel luogo in cui egli era detenuto al momento della spedizione, atteso che la missiva era stata consegnata per la trasmissione all'ufficio matricola dell'istituto di detenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)