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Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)

Testo in vigore al

Titolo I. Costituzione programmi e norme di esecuzione delle opere

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse, nelle localita' economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

2. Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilita' ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonche' la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

3. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.

Art. 2

1. Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle opere relative al piano di cui all'art. 1 e' costituita, con sede in Roma, la "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno), avente propria personalita' giuridica.

Art. 3

1. La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonche' ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.

2. Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sara' limitata al solo, territorio facente parte dei comuprensori.9

Art. 4

1. I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformita' dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere, che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

2. A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'art. 3.

3. Il Ministro per le partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte.

4. Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli in vestimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.

5. A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire.

6. Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo Le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.

7. I programmi della Cassa sono annualmente comuniCati al Parlamento dal Comitato dei Ministri.

8. La Cassa e' autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonche' degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

9. Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvedera', a mezzo di una sua speciale delegazione.

10. I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere.

11. Con decreto da emanarsi dal Ministro competente e' dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate.

12. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.9

Art. 5

1. Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui all'art. 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

2. Per le opere riguardanti la viabilita' ordinaria non statale, la Cassa potra' altresi' assumere, a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potra' inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

3. Per gli acquedotti la Cassa potra' assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

4. Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la "Cassa" puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose e' obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono.

5. Per la esecuzione delle opere - che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali - i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa, depositi e prestiti.

6. Tali finanziamenti - da farsi con preferenza assoluta su altri - saranno garantiti dallo Stato in conformita' e nei casi di cui all'art. 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi. In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potra' essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

7. Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata, dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente sara' determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.

8. La Cassa provvede altresi' con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale.

9. Le indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa.5

Art. 6

1. I programmi delle opere di cui all'art. 4 da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.5

2. In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunita' di svolgerli con la massima celerita', la Cassa, peraltro, puo' assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo art. 11.5

3. Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.

4. Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento d'interesse, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprieta' assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima.

Art. 7

1. Per l'attuazione di opere d'interesse turistico la Cassa, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1, puo' assumere partecipazioni in altri enti o costituirne dei nuovi.

2. Per opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa puo' promuovere la creazione di enti idonei, e - con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri - concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

Art. 8

1. la Cassa puo' affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne da' la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonche' agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

2. E' vietato la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

3. Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa puo' anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

4. Per le opere che non siano eseguite con le modalita' di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9

1. Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le Amministrazioni dello Stato.

2. La durata della riserva, di cui all'art. 51 del testo unico predetto, puo' essere prorogata per due quadrienni.

Titolo II. Disponibilita' finanziaria della Cassa

Art. 10

1. Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa:

  1. a) per l'esercizio finanziario 1950-51:

    1. 1° lire 42.640.687.000, quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'art. 3 della presente legge in conformita' dell'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

    2. 2° lire 23.826.787.350, da prelevarsi dal Fondo speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

    3. 3° lire 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate derivanti dalla elevazione dal 75 al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonche' dai seguenti provvedimenti:

      1. 1) decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50;

      2. 2) decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51; decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di
        vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

      3. 3) decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

      4. 4) decreto Ministeriale 1 agosto 1949, concernente variazioni di imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi;

  2. b) per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuiti alla Cassa:

    1. 1° lire 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153;

    2. 2° lire 82 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-1952, di cui 50 miliardi prelevabili dalle disponibilita' afferenti - per detto esercizio finanziario - al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

  3. c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sara' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il (contributo di lire 80 miliardi;

  4. d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sara' stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;

  5. e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;

  6. f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sara' stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi.

Art. 11

1. Per completare la somma di 100 miliardi, per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:

  1. a) sono trasferiti alla Cassa, con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitale e di interessa spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano - a norma della legge 21 agosto 1949, n. 730, a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati - sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto;

  2. b) e' attribuita alla Cassa la meta' delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P.5

Art. 12

1. a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1961-65 inclusi, gli stanziamenti a favore della Cassa, dipendenti dalla presente legge, saranno versati alla Cassa stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipati.

Art. 13

1. All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'art. 11 e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvedera' ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme gia' affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di mille miliardi di lire nel periodo di dieci anni.

2. Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai mille miliardi di lire, la Cassa potra' eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalita' previste dall'art. 4 della presente legge.

3. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo di assicurare alla Cassa la disponibilita' complessiva predetta.55a

Art. 14

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-1953 l'onere delle operazioni finanziarie - cui la Cassa dovesse addivenire per integrare le effettive disponibilita', sino alla concorrenza di 100 miliardi annui - e' a carico dello Stato.5

Art. 15

1. E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura, e le foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi di opere di cui agli articoli 3 e 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, attribuendo alla Cassa i relativi stanziamenti in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 10.

Art. 16

1. La Cassa per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facolta':

  1. a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - i contributi ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'art. 10, per operazioni di provvista di fondo da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonche' presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

  2. b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui alla lettera a) dell'art. 11.

2. Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa al debitore, all'Istituto mobiliare italiano od altro ente delegato alle stesse funzioni e al Ministero del tesoro.

3. La Cassa e' inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento:

  1. 1° ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

  2. 2° a contrarre prestiti, anche all'estero, osservate le modalita' di cui al precedente n. 1.1

4. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere o dei prestiti da contrarre.

5. Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

6. Gli enti di qualsiasi natura esercente il credito e le assicurazioni, nonche' gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilita' in obbligazioni della Cassa anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

7. Salvo quanto disposto dal successivo art. 26 nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, che agli enti locali.