Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 02/06/1999 (Rv. 526945 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Assistenza e difesa di più parti - Aumento del 20% della parcella ex art. 5, comma quarto della tariffa professionale - Potere dirigenziale del giudice - Relativo provvedimento del giudice - Obbligo e contenuto della motivazione - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Lo stabilire se al professionista spetti in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale l'aumento dell' unico onorario, a norma dell' art. 5, comma quarto, della tariffa professionale forense approvata con D.M. 24 novembre 1990, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito (fermo l'obbligo di motivazione relativo alla valutazione delle posizioni processuali ed alla decisione circa la loro eventuale unicità), il quale, ove neghi l'aumento, soddisfa all'obbligo di motivazione dando conto delle ragioni per le quali esclude che il professionista abbia svolto un'attività professionale in qualche misura maggiore per il fatto di aver dovuto difendere più parti (nella specie la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito che, nel negare l'aumento in oggetto aveva spiegato che madre e figlio avevano agito nelle diverse vesti di attrice, la prima, e di interventore volontario, il secondo, seguendo ciascuno di essi una diversa strategia processuale e formulando, all'esito, diverse conclusioni, nonostante il comune difensore).
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)