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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (74/562/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che l'organizzazione del mercato dei trasporti è uno degli elementi necessari all'attuazione della politica comune dei trasporti, la cui instaurazione è prevista dal trattato;

considerando che l'adozione di misure intese al coordinamento delle condizioni d'accesso alla professione di trasportatore è per sua natura tale da favorire l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento;

considerando che è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, onde assicurare il miglioramento della qualifica di trasportatore e che tale miglioramento puo contribuire al risanamento del mercato, al miglioramento della qualità del servizio reso nell'interesse degli utenti, dei trasportatori e dell'economia nel suo complesso, nonché ad una maggiore sicurezza stradale;

considerando che è pertanto opportuno che le norme in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada vertano sull'onorabilità, la capacità finanziaria e la capacità professionale del trasportatore;

considerando che non è tuttavia necessario includere in tali norme comuni determinati trasporti che hanno una debole incidenza economica;

considerando che occorre introdurre talune disposizioni transitorie per consentire agli Stati membri di adattare i regimi nazionali al regime comunitario;

considerando che l'armonizzazione delle condizioni di applicazione delle norme comuni rende necessaria l'instaurazione di una procedura di consultazione comunitaria per le misure da adottare a tal fine sul piano nazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. L'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada è disciplinato dalle disposizioni che gli Stati membri adottano conformemente alle norme comuni della presente direttiva.

2.

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per "professione di trasportatore di viaggiatori su strada" l'attività di qualsiasi persona fisica o di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine, trasporti di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzazione del trasporto.

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per "impresa" qualsiasi associazione o gruppo di persone con o senza personalità giuridica e con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo dipendente dall'autorità pubblica, avente una propria personalità giuridica o dipendente da un'autorità in possesso di tale personalità.

3. Gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, esonerare dall'applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva o di parte di esse le persone fisiche o imprese che effettuano esclusivamente trasporti di viaggiatori su strada a fini non commerciali o che svolgono un'attività principale diversa da quella di trasportatore di viaggiatori su strada, sempreché la loro attività di trasporto abbia soltanto una lieve incidenza sul mercato dei trasporti.

Art. 2

1.

Le persone fisiche o imprese che desiderano esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono:

  1. a) essere onorabili,

  2. b) possedere l'adeguata capacità finanziaria,

  3. c) soddisfare al requisito della capacità professionale.

Se il richiedente è una persona fisica che non soddisfa alla disposizione della lettera c), le autorità competenti possono nondimeno ammetterlo all'esercizio della professione di trasportatore a condizione che egli designi a dette autorità un'altra persona che soddisfi alle disposizioni delle lettere a) e c) e diriga l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva.

Se il richiedente è un'impresa, le disposizioni delle lettere a) e c) devono essere soddisfatte da una persona fisica che diriga l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente ed effettiva. Gli Stati membri possono chiedere che anche altre persone dell'impresa soddisfino alla disposizione della lettera a).

2. Fino ad ulteriore coordinamento, ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni alle quali il richiedente e, se del caso, le persone fisiche di cui al paragrafo 1, devono rispondere in materia di onorabilità.

3. La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'avviamento e la buona gestione dell'azienda. Fino a ulteriore coordinamento, ciascuno Stato membro determina quali disposizioni e quali modalità di prova possono essere adottate in proposito.

4.

Il requisito della capacità professionale consiste nel possesso di competenza, accertate dall'autorità o dall'organismo designato a tal fine da ciascuno Stato membro, nelle materie che figurano nell'elenco riportato in allegato. Le conoscenze necessarie si acquisiscono frequentando corsi o effettuando un'esperienza pratica in un'azienda di trasporti, ovvero mediante entrambi i sistemi. Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione delle presente disposizioni i titolari di taluni diplomi delle scuole superiori o tecniche comprovanti una buona conoscenza delle materie di cui all'elenco riportato in allegato.

Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di cui al primo comma deve essere esibito come prova della capacità professionale.

Art. 3

1. Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali, in deroga dell'articolo 2, paragrafo 1, l'attività di una azienda di trasporti di viaggiatori su strada puo essere proseguita a titolo provvisorio, durante un periodo massimo di un anno, prorogabile di sei mesi al massimo in casi particolari debitamente giustificati, in caso di decesso o d'incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore o della persona fisica che risponde alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

2. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono eccezionalmente, in taluni casi particolari, autorizzare a titolo definitivo il proseguimento dell'attività dell'azienda di trasporto da parte di una persona che non soddisfi al requisito di capacità professionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), ma che possieda un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera di tale azienda.

Art. 4

1. Le persone fisiche e le imprese che dimostrino di essere state autorizzate in uno Stato membro, anteriormente al 1 gennaio 1978, in virtù di una regolamentazione nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e / o internazionali sono dispensate dall'obbligo di comprovare, secondo i casi, che esse soddisfano alle disposizioni dell'articolo 2.

2.

Tuttavia le persone fisiche che dopo il 31 dicembre 1974 ed anteriormente al 1 gennaio 1978

— siano state autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada senza aver fornito, in base ad una regolamentazione nazionale, la prova della capacità professionale o

— siano state designate a dirigere l'attività dell'azienda in maniera permanente ed effettiva

devono soddisfare al requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, anteriormente al 1 gennaio 1980.

Lo stesso requisito è richiesto nel caso dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma.

Art. 5

1. Le decisioni prese dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù delle misure adottate sulla base della presente direttiva e che comportano il rigetto di una domanda d'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada devono essere motivate.

2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti revocano l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori se esse accertano che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c), non sono più soddisfatte, salvo a prevedere, eventualmente, un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto.

3. Gli Stati membri assicurano alle persone fisiche o imprese contemplate dalla presente direttiva la possibilità di far valere i loro interessi con mezzi appropriati nei confronti delle decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 6

1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione e anteriormente al 1 gennaio 1977, le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri garantiscono che la prima verifica delle competenze di cui all'articolo 2, paragrafo 4, avvenga anteriormente al 1 gennaio 1978.

Art. 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 novembre 1974. Per il Consiglio Il Presidente J. SAUVAGNARGUES