Sez. T, Ordinanza n. 25577 del 18/09/2025 (Rv. 676517-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Documenti tardivamente prodotti in primo grado - Utilizzabilità in appello - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel processo tributario è ammessa la produzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistenti al giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quelli tardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché la documentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmente acquisita al giudizio di impugnazione.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)