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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 59 del 1989

Decisione
decisa il 1989-02-09, depositata il 1989-02-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:59
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15149

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Assicurazione generale obbligatoria I.V.S.
  • Invalidità pensionabile
  • Diritto all'assegno di invalidità in caso di domanda presentata dopo il compimento dell'età pensionabile
  • Esclusione
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata (anche in parte qua) costituzionalmente illegittima. - S. n. 436/1988.

Norme impugnate

  • art. 3 legge 12 giugno 1984, n. 222

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Camerino nel procedimento civile vertente tra Purini Rosa e l'I.N.P.S., iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Camerino con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (R.O. n. 125 del 1988) nel procedimento promosso da Purini Rosa contro l'I.N.P.S. diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con domanda presentata in epoca successiva al compimento dell'età pensionabile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione (disparità di trattamento conseguente all'epoca di presentazione della domanda ed esclusione della tutela del rischio invalidità);
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ora impugnato con l'ordinanza in esame; che, pertanto, essendo la norma censurata espunta dall'ordinamento, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe, in quanto la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 436 del 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze