Riforma del sistema previdenziale forense
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Prestazioni
1. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
Art. 2 Pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
2. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.
3. La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141.
5. Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' cosi' ridotta:
a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
6. Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti.2
7. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
8. Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.
9. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con- siderate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.
10. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo puo' essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo.4
Art. 3 Pensione di anzianita'
1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
2. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.5
3. La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
Art. 4 Pensione di inabilita'
1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta' dell'iscritto medesimo.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non puo' comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Art. 5 Pensione di Invalidita'
1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale,sopravvenuti dopo l'iscrizione,a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all' articolo 4 ,primo comma,lettera b).
2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo,purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4,secondo comma.
4. La cassa accerta ogni tre anni,limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili,la persistenza dell'invalidita',e',tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato,conferma o revoca la concessione della pensione.la concessione e' definitiva quando l'invalidita',dopo la concessione,e' stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
5. Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell' articolo 2 ,in sostituzione della pensione di invalidita'.
Art. 6 Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'
1. Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e dell'invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia.
2. In caso di infortunio,le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse,o,se concesse,sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore.
3. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
4. In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio la cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile,in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Art. 7 Pensioni di reversibilita' ed indirette
1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali:
a) del 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o piu' figli minorenni;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell'80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o piu' figli minorenni.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'importo della pensione di invalidita' si considera aumentato di tre settimi.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque.
4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuita' a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purche' la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21.
5. L'ammontare complessivo della pensione di reversibilita' o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non puo' essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell'articolo 2.
6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di eta'.
Art. 8 Pagamento delle Pensioni
1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo. La tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 141
Art. 10 Contributo soggettivo
1. Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno,quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'irpef e dalle successive definizioni:
a) reddito sino a lire 40 milioni:dieci per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.
2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di l. 600.000.
3. Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e' dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.4
4. Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla cassa prima di aver compiuto i 30 anni di eta', il contributo minimo di cui al presente articolo e' ridotto alla meta' per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.
5. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'irpef.
Art. 11 Contributo integrativo
1. A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.la maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
2. Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore.l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
3. Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare,per il titolo di cui al primo comma,un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all' articolo 10 , secondo comma,dovuto per l'anno stesso.
4. Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.4
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 13,secondo comma,la maggiorazione percentuale,in sede di prima applicazione della presente legge,e' stabilita nella misura del 2 per cento.
6. Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.
Art. 12 Fondo di garanzia
1. Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualita' della somma delle pensioni da erogare.detto fondo deve essere costituito da capitale liquido ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della cassa,ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia.
2. In sede di prima applicazione della presente legge,ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente,si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della cassa,quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale,al netto degli oneri in caso di vendita.
Art. 13 Variabilita' dei contributi
1. La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984.
2. La percentuale di cui allo articolo 11 puo' essere variata annualmente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia,con effetto dal primo gennaio dello anno successivo.essa non puo' eccedere il 5 per cento.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della cassa,o su richiesta motivata di questo,e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della cassa e di una verifica tecnica,da disporre ogni quattro anni,sull'equilibrio della gestione.
5. Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente,in relazione allo ultimo bilancio consuntivo,a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia,che non deve essere inferiore a due annualita' delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia,oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
Art. 14 Soppressione di contributi
1. I contributi di cui alle tabelle c e d allegate alla legge 22 luglio 1975,n.319,cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984.
2. I contributi di cui alla tabella b allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319,nonche' quelli di cui alla legge 12 marzo 1968,n.410 ,possono essere ridotti o soppressi con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con le modalita' prescritte dall' articolo 13 , terzo comma,della presente legge,in relazione all'andamento finanziario della cassa e comunque entro il 31 dicembre 1988.
3. Per i contributi di cui alla legge 12 marzo 1968,n.410,sempreche' non sia intervenuta una riforma generale della materia,la riduzione o soppressione gravera' sulla quota di essi che spetta alla cassa.
4. Ai fini di cui ai due commi precedenti si applica il terzo comma dell'articolo 13.
5. Il contributo di cui alla tabella e allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319,e' soppresso a decorrere dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 Rivalutazione dei redditi
1. Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7,nonche' per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2,quarto comma,e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4,secondo comma,sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16 .
2. A tal fine il consiglio di amministrazione della cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno,sulla base dei dati pubblicati dall'istat,apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno,e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Ai fini della rivalutazione si considera il 100 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.3
4. La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di cui all' articolo 13 ,secondo comma,tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
Art. 16 Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonche' gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire piu' vicine per il contributo.4
Art. 17 Comunicazioni obbligatorie alla cassa
1. Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonche' i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono comunicare alla cassa con lettera raccomandata,da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi,l'ammontare del reddito professionale di cui all' articolo 10 dichiarato ai fini dell'irpef per l'anno precedente nonche' il volume complessivo d'affari di cui all' articolo 11 dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative,e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita iva,nonche' quelle relative allo stato di famiglia.
2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi,nel corso dell'anno precedente,degli imponibili irpef e dei volumi d'affari iva,qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
3. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' o ad associazioni di professionisti,si applicano i criteri di cui allo articolo 11 ,secondo comma.
4. Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, e' tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalita' pari a meta' del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalita' si riduce di meta' se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
5. L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformita' al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione al terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione e' revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.
6. Il consiglio di amministrazione della cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi,e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 23 della presente legge.
7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge,il consiglio dello ordine,ed il consiglio nazionale forense per gli iscritti al solo albo speciale,devono trasmettere alla cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi,con l'indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale.successivamente,entro il mese di luglio di ciascun anno,devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della cassa puo' determinare modalita' e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.
8. La cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'iva le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli avvocati e i procuratori nonche' i pensionati.
9. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi,chi richiede la pensione puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del reddito soggetto ad irpef percepito nell'ultimo anno,con lo obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.
Art. 18 Pagamento dei contributi
1. I contributi minimi di cui allo articolo 10 ,secondo comma,e all' articolo 11 ,terzo comma, sono riscossi mediante ruoli,ai sensi del sesto comma del presente articolo.
2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo.
3. Il pagamento non e' dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire.4
4. I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire piu' vicine.4
5. Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente.4
6. Tale sanzione e' pari al 30 per cento se vi e' stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; e' pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformita' al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalita' di cui al quarto comma dell'articolo 17. (3) La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e,in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17,a mezzo di ruoli da essa compilati,resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.6
7. Ai fini della riscossione la cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
8. Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della cassa,approvata dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 19 Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
2. Per i contributi,gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge,la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa,da parte dell'obbligato,della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.
Art. 20 Controllo delle comunicazioni
1. La cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni,la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari,limitatamente agli ultimi dieci anni. La cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all' articolo 17 ,quinto comma,ed e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Art. 21 Restituzione dei contributi
1. Coloro che cessano dalla iscrizione alla cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all' articolo 10 ,nonche' degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione,esclusi quelli di cui alla tabella e allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319.
2. Sulle somme da rimborsare e' dovuto l'interesse legale dal primo gennaio successivo ai relativi pagamenti.
3. Il rimborso di cui ai precedenti commi spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreche' non abbiano titolo alla pensione indiretta.
4. In caso di nuova iscrizione,l'iscritto puo' ripristinare il precedente periodo di anzianita' restituendo alla cassa le somme rimborsate, con l'aggiunta dell'interesse del 10 per cento e la rivalutazione secondo la tabella di cui all'articolo 16 a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.