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Sez. 3, Sentenza n. 10794 del 17/02/1988 Ud. (dep. 04/11/1988) Rv. 179631 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CHE SCARICHI RIFIUTI IN QUANTITÀ INGENTE - MANCANZA DI DEPURATORE - REATO DI CUI ALL'ART. 21 LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - CONFIGURABILITÀ - ESISTENZA DI VASCHE DI ACCUMULO O INVASI O LAGHETTI ARTIFICIALI - IRRILEVANZA - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179631-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CHE SCARICHI RIFIUTI IN QUANTITÀ INGENTE - MANCANZA DI DEPURATORE - REATO DI CUI ALL'ART. 21 LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - CONFIGURABILITÀ - ESISTENZA DI VASCHE DI ACCUMULO O INVASI O LAGHETTI ARTIFICIALI - IRRILEVANZA - RAGIONE.*

Il reato di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non viene meno per il solo fatto della esistenza di vasche di accumulo, se manca un idoneo impianto di depurazione, posto che i liquami, a seconda del ciclo produttivo o di circostanze metereologiche, normalmente prevedibili, possono debordare con danno alle risorse naturali dell'ambiente circostante. Nè vale in tal caso convogliare i liquami in invasi o laghetti artificiali, scavati nel terreno, perché simili contenitori, privi di impermeabilizzazione, lasciano filtrare lentamente, in misura anche solo limitata, ma apprezzabile, le sostanze inquinanti negli strati sotterranei, intaccando le falde profonde o riemergendo più a valle in strati di terreno più bassi: in tal caso l'inquinamento diventa ancor più pericoloso ed è comunque sanzionato dalla legge merli, che fa riferimento a tutti i corpi ricettori (suolo, sottosuolo, acque).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)