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Sez. 5, Sentenza n. 7184 del 03/06/1983 Ud. (dep. 02/08/1983) Rv. 160110 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE - INSUFFICIENZA - NECESSITÀ DI UTILITÀ PRIVATA.*
Stato
decisa il 1983-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160110-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASTENSIONE - INSUFFICIENZA - NECESSITÀ DI UTILITÀ PRIVATA.*

La semplice violazione da parte del pubblico ufficiale del dovere di astensione non è sufficiente ad integrare l'estremo materiale del reato di interesse privato in Atti di ufficio, poiché non basta avere un interesse nell'atto, ma occorre che il pubblico ufficiale, strumentalizzando l'ufficio per i suoi fini, inserisca la prospettiva di una utilità privata nel procedimento di formazione dell'atto, sì da alterarne la fisionomia. (Conf mass n 157946; (Conf mass n 156144, e contrasto ivi segnalato).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)