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Sez. 3, Sentenza n. 559 del 03/03/1971 (Rv. 350261 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - COMPETENZA (COSA GIUDICATA SULLA) - PRONUNZIA POSITIVA - COSA GIUDICATA FORMALE - PRONUNZIA NEGATIVA - INCONTESTABILITA DELLA INCOMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350261-01

COSA GIUDICATA CIVILE - COMPETENZA (COSA GIUDICATA SULLA) - PRONUNZIA POSITIVA - COSA GIUDICATA FORMALE - PRONUNZIA NEGATIVA - INCONTESTABILITA DELLA INCOMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

A differenza delle pronunzie positive di Competenza che sono suscettibili di passaggio in cosa giudicata formale, ove non siano impugnate, le pronunzie negative rendono incontestabile l'incompetenza dichiarata e la Competenza del giudice indicato se la causa e riassunta nel termine prescritto nell'art 50 cod proc civ, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art 28 cod proc civ. (V 2946'69, mass n 342808).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)