Sez. 3, Sentenza n. 559 del 03/03/1971 (Rv. 350261 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - COMPETENZA (COSA GIUDICATA SULLA) - PRONUNZIA POSITIVA - COSA GIUDICATA FORMALE - PRONUNZIA NEGATIVA - INCONTESTABILITA DELLA INCOMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - COMPETENZA (COSA GIUDICATA SULLA) - PRONUNZIA POSITIVA - COSA GIUDICATA FORMALE - PRONUNZIA NEGATIVA - INCONTESTABILITA DELLA INCOMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
A differenza delle pronunzie positive di Competenza che sono suscettibili di passaggio in cosa giudicata formale, ove non siano impugnate, le pronunzie negative rendono incontestabile l'incompetenza dichiarata e la Competenza del giudice indicato se la causa e riassunta nel termine prescritto nell'art 50 cod proc civ, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art 28 cod proc civ. (V 2946'69, mass n 342808).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)