Sez. 2, Sentenza n. 11276 del 28/10/1995 (Rv. 494447 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Scissione di un unico condominio originario in più condomini - Delibera adottata a maggioranza - Ammissibilità - Natura eccezionale - Fusione in un unico condominio di più edifici autonomi - Divieto di applicazione analogica dell'art. 61 disp. att. cod. civ..
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 61 disp. att. cod. civ. - la quale prevede la possibilità di scissione, in base a deliberazione assembleare adottata a maggioranza, di un unico condominio originario in più condomini - ha natura eccezionale, in quanto deroga al principio secondo il quale la divisione può essere attuata solo con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione. Pertanto, essa non può essere utilizzata analogicamente per attuare l'inversa ipotesi di fusione in un unico condominio di più edifici autonomi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)