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Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 29/04/1980 (Rv. 406585 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - FASE DI COGNIZIONE ORDINARIA DINANZI AL GI - COSTITUZIONE DELL'ATTORE - TERMINE EX ART 165, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - APPLICABILITA - DECORRENZA - DIVERSO TERMINE DI COSTITUZIONE ASSEGNATO NELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406585-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - FASE DI COGNIZIONE ORDINARIA DINANZI AL GI - COSTITUZIONE DELL'ATTORE - TERMINE EX ART 165, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - APPLICABILITA - DECORRENZA - DIVERSO TERMINE DI COSTITUZIONE ASSEGNATO NELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE - IRRILEVANZA.*

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la Costituzione dell'attore, nella fase di cognizione ordinaria dinanzi al giudice istruttore, e soggetta al termine previsto dall'art 165 primo comma cod proc civ, con decorso dalla notificazione dell'ordinanza presidenziale che fissa l'udienza di comparizione davanti a detto giudice, restando irrilevante ed inoperante l'eventuale diverso termine di Costituzione che irritualmente tale ordinanza abbia assegnato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)