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Sez. 1, Sentenza n. 954 del 23/02/1994 Cc. (dep. 16/03/1994) Rv. 196840 - 01

Pubblico ministero - Intervento | Obbligo di concludere - Sussistenza - Esclusione - Facoltà di concludere - Sufficienza.
Stato
decisa il 1994-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/196840-01

Pubblico ministero - Intervento

L'obbligo di partecipazione del pubblico ministero al processo non implica che esso debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice. Ne consegue che la nullità di cui all'art. 185 n. 2 del codice di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 76 stesso codice, si riscontra solo quando il P.M. sia stato privato del suo diritto di intervenire e svolgere le sue funzioni nel procedimento, e non anche quando abbia omesso di rassegnare, pur essendo stato in grado di farlo, le sue conclusioni in ordine a possibili determinazioni del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)