Sez. 3, Ordinanza n. 34414 del 24/12/2024 (Rv. 673335-01)
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE | Responsabilità contrattuale del notaio - Individuazione del danno-evento nelle obbligazioni di diligenza professionale - Conseguenze in tema di onere della prova. RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) - In genere.
NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
In tema di responsabilità contrattuale del notaio, il danno evento non consiste nella lesione dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione di "facere" professionale (vigilanza sulla regolarità formale e sostanziale dell'atto rogato), bensì nella lesione dell'interesse primario (e presupposto a quello contrattualmente regolato) del creditore - cioè, la concreta azionabilità di tutti i diritti nascenti dall'atto -, ferma restando la necessità della prova, a carico del danneggiato, del nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il danno conseguenza.
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)