Sez. 5, Sentenza n. 4276 del 02/02/1983 Ud. (dep. 11/05/1983) Rv. 158923 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SENTENZA PENALE - PROVVEDIMENTO SULLA FALSITÀ DI DOCUMENTI - IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICA - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - SENTENZA PENALE - PROVVEDIMENTO SULLA FALSITÀ DI DOCUMENTI - IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICA - SUSSISTENZA.*
Mentre la dichiarazione di falsità dell'atto, ai sensi dell'art. 480 cod. proc. pen., attiene ad un interesse esclusivamente pubblicistico, i provvedimenti riparatori (ripristinazione, rinnovazione, riforma) previsti nello stesso articolo coinvolgono interessi di carattere civilistico. Sicché solo in relazione a tali provvedimenti è applicabile l'art. 202 cod. proc. pen. e la impugnazione è soggetta all'Onere di notifica. (Conf mass n 144568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)