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Sez. 4, Sentenza n. 3089 del 17/11/1975 Ud. (dep. 06/03/1976) Rv. 132686 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - CONTESTAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - OBLAZIONE - CONTRAVVENZIONI NON OBLAZIONABILI - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE - IPOTESI VARIE.*
Stato
decisa il 1975-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132686-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - CONTESTAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - OBLAZIONE - CONTRAVVENZIONI NON OBLAZIONABILI - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE - IPOTESI VARIE.*

In tema di contravvenzioni stradali non oblazionabili non e obbligatoria, ai fini della procedibilita dell'Azione penale, la consegna del verbale al contravventore quando si proceda alla contestazione immediata ai sensi dell'art 140 cod strad. Se a detta contestazione non sia stato possibile provvedere e indispensabile, ai fini della procedibilita dell'Azione penale, la notificazione degli estremi della contravvenzione ai sensi dell'art 141 cod strad.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)