Sez. 1, Sentenza n. 5251 del 14/01/1998 Ud. (dep. 06/05/1998) Rv. 210486 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO | Pericolo di incendio - Valutazione -Sindacato di legittimità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie: Sussistenza del pericolo in caso di incendio appiccato su autovetture in un garage condominiale, in luogo interrato, con vie di accesso anguste, e di danneggiamento, da parte delle fiamme, del soffitto in muratura al momento dello spegnimento.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO
La sussistenza, nel caso concreto, del pericolo d'incendio di cui all'art. 424, comma 1, c.p. (Danneggiamento seguito da incendio), costituisce giudizio di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se è espresso con una valutazione corretta e logica (Nella specie, la Corte di cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza di tale pericolo sia dal fatto che il fuoco era stato appiccato su autovetture poste in un garage condominiale, ubicato in luogo interrato, con vie di uscita anguste e forzate che favorivano la diffusione del fuoco, sia dalla circostanza che il fuoco, al momento del suo spegnimento, aveva già danneggiato il soffitto in muratura, con pericolo per l'incolumità delle persone che abitavano nel fabbricato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)