Sez. U, Sentenza n. 9691 del 22/04/2013 (Rv. 625976 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare - Condotta riconducibile ad entrambe le fattispecie previste dalle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Concorso formale di illeciti - Sussistenza - Fondamento - Diversa natura di illeciti "di evento" e "di pura condotta".
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente, dalle lettere a) e g) dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - che sanzionano l'una la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetto della dignità della persona che arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, e l'altra la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - non sono tra loro in rapporto di specialità, atteso che l'elemento connotante la prima fattispecie è costituito dalla conseguenza ("ingiusto danno" e "vantaggio indebito") derivante dalla violazione dei doveri primari incombenti sul magistrato, laddove gli elementi caratterizzanti la seconda fattispecie (gravità della violazione di legge e inescusabilità dell'ignoranza o negligenza) attengono essenzialmente alla condotta ed all'elemento psicologico dell'illecito, sicché è la loro diversa natura di illeciti "di evento" e "di pura condotta" a comportare che un unico comportamento possa integrare entrambi gli illeciti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)