Sez. L - , Sentenza n. 13817 del 31/05/2017 (Rv. 644528 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Estinzione del processo esecutivo - Conseguenze - Opposizione sulle sole spese di precetto - Carenza di interesse originaria - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI
Nel caso di opposizione all'esecuzione esclusivamente fondata su voci di spese dell'atto di precetto, la rinuncia all'esecuzione intervenuta prima dell'opposizione determina l'estinzione dell'esecuzione, e la conseguente carenza di interesse originaria, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, in quanto l'opposizione sulle sole spese di precetto esaurisce i propri effetti all'interno della procedura estinta; ne consegue che, ove tale rilievo venga compiuto nel giudizio di legittimità , la sentenza dovrà essere cassata senza rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)