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Sez. 6, Sentenza n. 11204 del 10/06/1989 Ud. (dep. 22/08/1989) Rv. 181949 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1989-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181949-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CORRUZIONE - IN GENERE - DIFFERENZA.*

In tema di criteri differenziali tra concussione e corruzione non rileva tanto la circostanza delle contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, quanto la condotta del pubblico ufficiale, il quale, nel caso di concussione deve avere creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di terrore atto ad eliderne la volontà, di guisa che sia costretto o indotto ad esaudire la illecita pretesa al fine di evitare nocumento. Nè è rilevante al fine di ritenere sussistente una ipotesi di reato anziché l'altra, il fatto che l'iniziativa sia stata presa dal pubblico ufficiale. Sia quest'ultimo elemento che quello dell'illegittimità dell'atto hanno quindi soltanto valore sintomatico.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)