Sez. 1, Sentenza n. 6830 del 24/03/2014 (Rv. 630133 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE | Arbitrato irrituale - Natura negoziale - Conseguenze in tema di interpretazione della volontà dei mandanti - Limiti al sindacato di legittimità.
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE
L'arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, ha natura negoziale e, pertanto, il relativo lodo è impugnabile - fino all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha previsto, con il nuovo art. 808 ter cod. proc. civ., l'annullabilità del lodo in caso di pronuncia su conclusioni esorbitanti dai limiti della convenzione di arbitrato - solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri. Ne consegue che sia nel caso in cui il ricorrente intenda far valere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia nel caso, opposto, in cui sostenga che l'oggetto della decisione corrisponda puntualmente a quello della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)