Regolamento di esecuzione (UE) n. 1187/2010 del Consiglio del 13 dicembre 2010 che chiude il procedimento antidumping sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo1, e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
In seguito ad un riesame eseguito a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha istituito mediante il regolamento (CE) n. 1683/20042 un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex29310099 nonché ex38089327 («il prodotto interessato»). Questo dazio era stato esteso alle importazioni di glifosato spedite dalla Malesia (dichiarate o meno come originarie della Malesia) fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd, e alle importazioni di glifosato spedite da Taiwan (dichiarate o meno come originarie di Taiwan), fatta eccezione per quello prodotto da Sinon Corporation. L’aliquota del dazio antidumping è del 29,9 %.
Con decisione 2009/383/CE3, la Commissione ha sospeso i dazi antidumping definitivi per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 16 maggio 2009. Successivamente il Consiglio, con regolamento di esecuzione (UE) n. 126/20104, ha prorogato la sospensione per un anno, a decorrere dal 14 febbraio 2010.
1.2. Richiesta di riesame
In seguito alla pubblicazione dell’avviso di immediata scadenza delle misure5 antidumping relativamente alle importazioni di glifosato originario delle Repubblica popolare cinese, la Commissione ha ricevuto, il 29 giugno 2009, una domanda di riesame in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
La richiesta è stata presentata dall’Associazione europea del glifosato (EGA) («il richiedente») per conto dei produttori rappresentanti la produzione di glifosato dell’intera Unione.
Detta richiesta conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che la scadenza delle misure porterebbe verosimilmente alla continuazione o al ripetersi del dumping e alla reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
1.3. Inizio del procedimento
Sentito il comitato consultivo, la Commissione ha iniziato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea6, un procedimento anti-dumping relativo alle importazioni nell’Unione europea del glifosato che rientra attualmente nei codici NC ex29310099 ed ex38089327 ed è originario della Repubblica popolare cinese.
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori, gli importatori interessati, i rappresentanti della Repubblica popolare cinese, gli utenti rappresentativi e i produttori dell’Unione dell’avvio dell’inchiesta di riesame. Alle parti interessate è stata data l’opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e richiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
2. RITIRO DELLA RICHIESTA
Con lettera alla Commissione, datata 21 settembre 2010, il richiedente ha ufficialmente ritirato la sua richiesta.
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la domanda, tranne nel caso in cui tale chiusura sia contraria agli interessi dell’Unione.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso poiché l’inchiesta non aveva portato alla luce alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria agli interessi dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia non sono state presentate osservazioni che possano alterare questa valutazione.
Si è pertanto ritenuto opportuno concludere il riesame in previsione della scadenza dei provvedimenti antidumping riguardanti le importazioni nell’Unione di glifosato originario della Repubblica popolare cinese ed abrogare le misure in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le norme antidumping in vigore relative alle importazioni di glifosato quale descritto attualmente dai codici NC ex29310099 ed ex38089327 e originario della Repubblica popolare cinese sono abrogate e il procedimento relativo a tali importazioni è concluso.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2010. Per il Consiglio Il presidente K. Peeters