Sez. 3, Sentenza n. 1588 del 06/04/1978 (Rv. 390987 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - TRASFERIMENTO DEL DOMICILIATARIO FUORI DELLA SEDE INDICATA NELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - SEDE - NOZIONE - NOTIFICAZIONE A UN DIPENDENTE DEL DOMICILIATARIO NELLA SEDE DALLA QUALE EGLI SI E TRASFERITO - NULLITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - TRASFERIMENTO DEL DOMICILIATARIO FUORI DELLA SEDE INDICATA NELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - SEDE - NOZIONE - NOTIFICAZIONE A UN DIPENDENTE DEL DOMICILIATARIO NELLA SEDE DALLA QUALE EGLI SI E TRASFERITO - NULLITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI DECORRENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE.*
Nell'art 141, ultimo comma, cod proc civ - dove si stabilisce, fra l'altro, che la notificazione non puo essere fatta nel domicilio eletto se il domiciliatario si e trasferito fuori della Sede indicata nell'elezione di domicilio - la parola Sede significa non genericamente citta di residenza del domiciliatario, ma luogo preciso (ufficio, studio professionale, abitazione etc) designato nell'elezione con tutte le indicazioni che valgono sicuramente a identificarlo (citta, nome della strada e numero civico). Pertanto, quando nell'elezione di domicilio sussistono tutte tali indicazioni e il domiciliatario si e trasferito dal luogo preciso suddetto, pur restando nella stessa citta, e nulla la notifica all'eligente eseguita in tale luogo mediante consegna a un dipendente del domiciliatario, e, quando trattisi di notificazione di sentenza, essa non vale a provocare la decorrenza del termine per l'impugnazione. (V 71/75, mass n 373215).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)