Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
Testo in vigore al
Titolo III. Interventi nei territori meridionali
Capo I. Interventi di competenza regionale
Art. 43 Fondo per i programmi regionali di sviluppo e contributi speciali
1. Gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono realizzati dalle Regioni.
Nell'attuazione degli interventi di cui al presente Capo, le Regioni si attengono agli indirizzi della programmazione economica nazionale, del programma quinquennale di cui all'art. 2 e dei piani regionali, nonche' alle direttive del CIPE.(1)
2. Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.(2)
3. Al finanziamento degli interventi previsti ai precedenti due commi si provvede con il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui assegnazione alle Regioni e' effettuata con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno con le modalita' di cui all'articolo medesimo.(3)
4. Una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilita' del predetto Fondo e' riservata, per gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall'art. 1.(4)
5. Alle predette Regioni e' riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.(5)
6. Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1, di interventi straordinari con priorita' per i settori appresso indicati, il fondo di cui al terzo comma e' incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:°(6)
a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;
b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;
c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;
d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.
Le predette somme saranno ripartite fra le Regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.(7) Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai due precedenti commi saranno osservati i seguenti principi fondamentali:(8)
1) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere concessi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralita' di aziende agricole interessanti uno o piu' nuclei stabili di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potra' superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
2) i contributi per le iniziative di cui alle precedenti lettere c) e d) potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
L'assegnazione dei contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione e' effettuata con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno, con i criteri e le modalita' indicati all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.(9)
7. (1) Art. 4, c. 1°, L. n. 853/1971
8. (2) Idem, c. 2°
9. (3) Art. 9, c. 2°, L. n. 281/ 1970; Art. 4, c. 5°, L. n. 853/1971
10. (4) Idem, c. 6°
11. (5) Idem, c. 7°
12. (6) Art. 1, c. 1°, L. n. 78/1974
13. (7) Idem, c. 2°
14. (8) Art. 2, L. n. 78/1974
15. (9) Art. 12, L. n. 281/1970
Art. 44 Interventi delle Regioni e relativi stanziamenti
1. Gli interventi delle Regioni finanziati ai sensi del successivo comma si attuano mediante:(1)
a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate dal progetto esecutivo, trasferite alle Regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;
b) la concessione da parte delle Regioni delle agevolazioni di cui all'art. 45 riguardante le iniziative alberghiere per le quali non sia intervenuta decisione di ammissione ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976;
c) i progetti regionali di sviluppo per la realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attivita' economiche in specifici territori e settori produttivi.
Al finanziamento di tali interventi si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui all'art. 24, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui all'art. 8, nonche' con il fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui al precedente art. 43.(2) Nella utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente comma saranno considerate prioritariamente le esigenze dell'agricoltura meridionale.(3) Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della celerita' di attuazione dei progetti di sviluppo regionali, nonche' delle altre opere di competenza regionale finanziate con i fondi anzidetti, le Regioni interessate hanno facolta' di avvalersi delle procedure riguardanti l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, previste all'art. 135, e, per quanto applicabili, agli articoli 136, 137 e 138, commi primo, terzo, quinto, sesto e settimo, anche in deroga alle vigenti leggi dello Stato in materia di contabilita' regionale.(4)
2. (1) Art. 7, c. 1°, L. n. 183/1976
3. (2) Idem, c. 2°
4. (3) Idem, c. 3°
5. (4) Idem, c. 4°
Art. 45 Agevolazioni per iniziative alberghiere
1. Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonche' di autostelli, di ostelli per la gioventu', di rifugi montani, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie e per le relative attrezzature, previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente, sono concessi ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera b), alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attivita' turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il Tesoro.(1)
2. Il tasso annuo di interesse e' determinato con decreto del Ministro per il Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.(2)
3. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, le Regioni concedono agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure forniscono agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.(3) Previo accertamento delle capacita' tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilita' di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito, le Regioni possono somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio della operazione integrativa. I rapporti tra le Regioni e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.(4)
4. Le Regioni concedono, per le iniziative indicate al primo comma, un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.(5)
5. Il contributo e' erogato entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto di cui al primo comma, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura delle Regioni.(6)
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalle Regioni, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.(7)
7. Per le espropriazioni necessarie alla realizzazione delle iniziative indicate al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 128.(8)
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'emanazione di norme regionali in materia.
10. (2) Art. 18, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 2 bis, D.L. n. 377/1975, conv. L. n. 493/1975
11. (3) Art. 18, c. 3°, L. n. 717/1965
12. (4) Idem c. 4°
13. (5) Idem c. 6
14. (6) Idem, c. 7.
15. (7) Idem, c. 8°
16. (8) Art. 15, c. 4°, L. n. 853/1971
Capo II. Interventi per le regioni
Art. 46 Attivita' della Cassa e degli enti collegati su richiesta delle Regioni
1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei rappresentanti delle Regioni di cui allo art. 6, pub autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.(1)
2. Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle Regioni, degli enti locali e dei loro consorzi nonche' delle comunita' montane, la Cassa e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalita' da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.(2)
3. Ferma restando l'autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i limiti ed i contenuti della consulenza ed assistenza tecnica saranno definiti secondo le modalita' che verranno stabilite in apposite convenzioni da stipulare con le Regioni competenti. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' altresi' autorizzare la Cassa e gli enti collegati a svolgere le attivita' necessarie per l'acquisizione e l'archiviazione dei dati inerenti lo sviluppo economico, sociale e territoriale delle Regioni meridionali, nonche' a prevedere progetti volti alla elaborazione dei dati di interesse degli organi regionali e degli enti dipendenti.(3)
4. La Cassa per il Mezzogiorno e gli enti collegati possono avvalersi, per l'espletamento di tale specifica attivita', anche delle istituzioni gia' operanti nel Mezzogiorno.(4)
5. (1) Art. 4, c. 1°, L. n. 183/1976
6. (2) Idem, c. 2°
7. (3) Idem, c. 3°
8. (4) Idem, c. 4°
Capo III. Progetti speciali
Art. 47 Contenuto e procedure dei progetti speciali
1. I progetti speciali di cui all'articolo 2, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attivita' economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari; lo svolgimento di attivita' di promozione e di sostegno tecnico-finanziario a favore di forme associative tra piccoli produttori, ed ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle finalita' del progetto e direttamente collegata agli obiettivi produttivi ed occupazionali.(1)
2. I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.(2)
3. I progetti speciali sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'art. 2, dalle Regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli Enti ad essa collegati.(3) I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti delibere ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione, stabilendo criteri e modalita' per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure amministrative, nonche' l'indicazione di massima, fatte salve le competenze regionali, dei principali soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla realizzazione dei singoli interventi.(4)
4. All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresi' i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.(5)
5. La realizzazione dei progetti speciali e' affidata alla Cassa per il Mezzogiorno la quale e' autorizzata ad eseguire a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.(6)
6. Per la realizzazione dei progetti speciali la Cassa provvede ai sensi del quarto comma dell'art. 138.(7)
7. (1) Art. 8, c. 1°, L. n. 183/1976
8. (2) Idem, c. 2°
9. (3) Idem, c. 3°
10. (4) Idem, c. 4°
11. (5) Idem, c. 5°
12. (6) Idem, c. 6°
13. (7) Idem, c. 7°
Capo IV. Interventi per l'industrializzazione
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 48 Coordinamento tra leggi statali e regionali nel settore industriale
1. Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle Province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dello articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attivita' industriali stabiliti dal presente Capo.(1)
2. In particolare le leggi regionali non possono introdurre per le attivita' industriali tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i territori di cui all'art. 1 ne' stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi del presente Capo relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entita' dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato.(2)
3. Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.(3)
4. (1) Art. 16, c. 1°, L. n. 183/1976
5. (2) Idem, c. 2°
6. (3) Idem, c. 3°
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32726
Sezione II. CONSORZI E INFRASTRUTTURE NELLE AREE E NUCLEI DI SVILUPPO INDUSTRIALE Rubrica I Consorzi industriali
Art. 50 Consorzi per le aree e i nuclei
1. Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i comuni, le province, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti interessati, possono costituirsi in Consorzi col compito di curare, ai sensi dell'art. 138, l'esecuzione in concessione delle opere di attrezzatura della zona che deve realizzare la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 49, di sviluppare o gestire le opere medesime, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, le fognature, le opere di sistemazione dei terreni, le opere relative ai porti nonche' tutte quelle d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.(1)
2. I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.(2)
3. I Consorzi esercitano inoltre attivita' di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.(3)
4. I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente.(4)
5. Le Regioni svolgono le attribuzioni gia' di competenza del Comitato dei Ministri, soppresso ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei, e inoltre le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi stessi di cui all'art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.(5)
6. (1) Art. 21, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 1, L. n. 1462/1962
Art. 31, c. 3°, L. n. 717/1965; art. 65, D.P.R. n. 616/1977
7. (2) Art. 21, c. 2°, L. n. 634/1957
8. (3) Art. 31, c. 2°, alinea 2°, L. n. 717/1965
9. (4) Art. 8, u.c., L. n. 555/1959; art. 6, c. 8°, L. n. 717/1965; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971; art. 65, D.P.R. n. 616/1977
Art. 51 Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
1. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni.(1)
2. I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni.(2)
3. A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi del precedente comma, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.(3)
4. Nel caso di comuni sprovvisti di piano regolatore, il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.(4)
5. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.(5) I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.(6)
6. Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione interessata.(7)
7. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano fino all'emanazione delle apposite leggi regionali in materia. (8)
8. (1) Art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959
9. (2) Idem, c. 3°
10. (3) Art. 7, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 8, c. 2°, L. n. 555/1959
11. (4) Art. 7, c. 2°, L. n. 1462/1962
12. (5) Art. 8, c. 3°, L. n. 555/1959; art. 4, c. 4°, L. n. 853/1971
13. (6) Art. 8, c. 4°, L. n. 555/1959
14. (7) Idem, c. 5°
15. (8) Art. 65, D.P.R. n. 616/1977
Art. 52 Durata dei vincoli dei piani regolatori
1. Agli effetti del primo e penultimo comma del successivo art. 53 i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione.25
2. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio dalla data del 15 gennaio 1978 hanno efficacia fino ad un triennio successivo alla predetta data; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio successivo alla stessa data.8
Art. 53 Procedura per le espropriazioni
1. Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 50 e 56, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti e indifferibili. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni salvo quanto disposto dai seguenti commi.
2. Su richiesta del consorzio, il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.
3. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.
4. L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo tra le parti, deve essere pagata, e in caso di contestazione deve essere depositata, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.
5. L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data del rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita', e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.
6. L'indennita' di espropriazione sara' determinata ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 51 e nell'art. 52, nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale il consorzio puo' promuovere, con le norme previste dal presente articolo, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.5
8. Ai sensi degli artt. 65 e 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' - fino all'emanazione di apposite norme regionali per le modalita' di esercizio delle funzioni trasferite o delegate sulla materia - alle espropriazioni riguardanti interventi non finanziati dalla Cassa, nonche' alle espropriazioni previste al secondo e terzo comma dell'art. 49.
Art. 54 Agevolazioni fiscali ai Consorzi
1. Ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono applicabili, in quanto compatibili, tutte le agevolazioni fiscali previste a favore della Cassa per il Mezzogiorno dallo articolo 22.(1)
2. L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonche' i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.(2)
3. (1) Art. 5, L. n. 1462/1962; art. 6, c. 1°, lett. c) e art. 24, D.P.R. n. 601/1973
4. (2) Art. 24, c. 2°, D.P.R. n. 601/1973
Interventi infrastrutturali
Art. 55 Esecuzione delle infrastrutture nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale
1. Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i Consorzi di cui all'art. 50 del presente Testo Unico, possono avvalersi di consorzi di imprese, o di singole imprese, ivi comprese quelle beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente Testo Unico, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure, salvo il confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche.(1)
2. (1) Art. 12, n.c., L. n. 183/1976
Art. 56 Opere portuali e aeroportuali
1. Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, la Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal CIPE, nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno e il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, a finanziare, fatte salve le competenze regionali, la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonche' dalla impossibilita' di provvedervi, altrimenti.(1)
2. I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente, sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri dei trasporti e della marina mercantile e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni, sentita l'amministrazione regionale interessata.(2)
3. Nell'ambito del programma quinquennale di cui all'art. 2 il CIPE puo' altresi' autorizzare la Cassa a realizzare le opere di viabilita' dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali o ferroviarie e le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.(3)
4. (1) Art. 9, c. 1°, L. n. 1462/1962; art. 1, c. 6°, L. n. 853/1971, e art. 88, c. 1°, n. 1, D.P.R. n. 616/1977
5. (2) Art. 9, c. 2, L. n. 1462/1962
6. (3) Art. 7, c. 3°, L. n. 717/1965; art, 1, c. 1°, lett. c), L. n. 183/1976
Sezione III. INCENTIVI Rubrica I Interventi finanziari dello Stato per le iniziative industriali
Art. 57 Contributi sugli interessi per finanziamenti a tasso agevolato ai consorzi e alle societa' consortili tra le piccole e medie imprese industriali
1. La misura massima del contributo annuo posticipato sugli interessi che il Ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a concedere per i finanziamenti di cui alle legge 30 aprile 1976, n. 374, in favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'art. 1, e' elevata dal 6 all'8 per cento.(1)
2. (1) Art. 1, c. 1° e art. 13, c. 1°, L. n. 374/1976
Art. 58 Mutui della Cassa DD. e PP. ai Comuni per l'acquisto di aree industriali e riduzione tariffaria dell'energia elettrica
1. Nell'ambito del programma di cui all'art. 2 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui, in conformita' delle direttive del CIPE, ai comuni ubicati nei territori di cui all'art. 1, per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attivita' industriali, e comunque tendenti all'incremento dell'occupazione locale.(1)
2. Le tariffe dell'energia elettrica per usi industriali con potenza fino a 30KW sono ridotte, nei territori di cui all'art. 1, del 25 per cento anche per quanto riguarda la quota fissa, fino alla lettura dei contatori relativa all'ultimo periodo di consumo del 1980.(2)
3. (1) Art. 22, c. 1°, 2°, L. n. 634/1957
4. (2) Art. 15, c. 1°, L. n. 853/1971
Art. 59 Sgravio degli oneri sociali
1. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, e' concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente Testo Unico.
2. Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.
3. Il predetto sgravio contributivo si distribuisce fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni.
4. Tale sgravio e' elevato dal 10 al 20 per cento per i lavoratori assunti anteriormente al 1 ottobre 1968 che prestino la propria opera alle dipendenze della stessa azienda alla data del 1 luglio 1972.
5. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, alle aziende industriali e' concesso un ulteriore sgravio contributivo, nella misura del 10 per cento delle retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei sopra indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orario ridotto o sospesi.
6. Ai fini della determinazione della misura dello sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei territori anzidetti.
7. Per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato successivamente alla data stessa, si esclude dalla determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.
8. A decorrere dal 1 agosto 1971 l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente articolo e' elevato, per il personale assunto dal 1 gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data.
9. Per i nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma e' concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS.3
10. Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi.
11. I datori di lavoro deducono l'importo degli sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi all'INPS.
12. Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in misura maggiore di quella prevista a norma del presente articolo, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
13. I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
14. Ai fini del versamento all'INPS degli importi relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo 1973-1980 ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a medio e lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.14181920
Art. 60 Incentivi per la ristrutturazione e riconversione industriale
1. La percentuale massima complessiva dei mutui agevolati, dei contributi sugli interessi nonche' dei contributi pluriennali, previsti rispettivamente dalle lettere a) b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata al 70 per cento del costo globale previsto dai progetti sia di ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui all'art. 1.
2. Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonche' per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 23, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 MARZO 1979, N. 91.
4. Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorche' i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico.
5. Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi le quali realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti, sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge predetta a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art. 1.
6. Alle imprese di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma tredicesimo, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
7. Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi anche i progetti diretti a sostituire gli impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei territori di cui all'art. 1.
Art. 61 Determinazione dei tassi agevolati
1. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1, il contributo sugli interessi da corrispondersi per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti ridotto al 30 per cento del tasso di riferimento e il tasso annuo di interesse da applicare sui mutui concessi a norma dell'art. 4, primo comma, lett. a) della legge stessa, e' pari al 15 per cento del predetto tasso di riferimento.(1)
2. Per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 1, la durata massima dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata da 10 a 15 anni, ivi compresa la durata relativa al preammortamento e all'utilizzo, che e' elevata da tre a cinque anni.(2)
3. (1) Art. 7, c. 3° e 5° L. n. 675/1977
4. (2) Art. 7, c. 6°, L. n. 675/1977
Art. 134 Oneri a carico della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche
1. Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei propri programmi, la Cassa per il Mezzogiorno sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.(1)
2. Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al primo comma, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che annualmente - per ciascun settore di intervento - sara' determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il Tesoro.(2)
3. (1) Art. 5, c. 1°, L. n. 646/1950
4. (2) Art. 5, c. 8°, L. n. 646/1950
Art. 135
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 32726