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Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 29/09/2005 (Rv. 585416 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Verbale di sequestro di autoveicolo - Rifiuto di sottoscrizione da parte del ricorrente all'atto della contestazione della infrazione - Opposizione allo stesso - Ordinanza di inammissibilità "ex" art. 23 legge n. 689 del 1981, per scadenza del termine decadenziale "ex" art. 22, comma primo, stessa legge - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585416-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a verbale di sequestro di autoveicolo, la ordinanza con la quale il giudice dichiara "in limine litis", ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al primo comma dell'art. 22 della stessa legge, postulando la prova certa ed inconfutabile della intempestività della opposizione, è legittimamente emessa nella ipotesi in cui il ricorrente si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale di sequestro all'atto della contestazione della infrazione, non potendo in tal caso costui dedurre, in sede di opposizione, la mancata notifica del verbale stesso, e, quindi, la impossibilità di individuazione del "dies a quo" ai fini del computo del predetto termine decadenziale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)