Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 163 del 1986
Massime (1)
Massima n. 12441
- Contratti agrari
- Mezzadria
- In genere
- Conversione C.D. "automatica" della mezzadria in affitto
- Questioni già decise
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevate in quanto tali norme prevedono la conversione c.d. "automatica" della mezzadria in affitto (attuabile cioè attraverso il solo esercizio del diritto del mezzadro), che si ipotizza lesiva dei diritti del concedente a non essere trattato in maniera deteriore rispetto alla controparte negoziale, del suo diritto al lavoro, nonché dei suoi diritti di iniziativa economica e di proprietà. La Corte infatti ha già deciso tali questioni, dichiarando la illegittimità dell'art. 30 e parzialmente dell'art. 25 della l. n. 203 cit.), escludendo però che l'istituto della conversione violi, di per sé, alcuno dei parametri costituzionali richiamati. - S. n. 138/1984; O. nn. 88 e 250/1985.
Norme impugnate
- art. 25 legge 3 maggio 1982, n. 203
- art. 26 legge 3 maggio 1982, n. 203
- art. 28 legge 3 maggio 1982, n. 203
- art. 30 legge 3 maggio 1982, n. 203
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Azienda agricola Ramondini e Golinelli Enio ed altri, iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento tra la s.p.a. Azienda agricola Ramondini e Golinelli Enio ed altri, ed avente per oggetto la cosiddetta conversione della mezzadria in affitto, il Tribunale di Modena con ordinanza del 16 gennaio 1984 (reg. ord. n. 768 del 1985) sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 l. 3 maggio 1982 n. 203, ritenendo che l'istituto suddetto ledesse posizioni costituzionalmente tutelate del concedente, quali il diritto a non essere irrazionalmente trattato in maniera deteriore rispetto al mezzadro (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e il diritto di proprietà (artt. 42 e 44 Cost.).
punto 2
Considerato che tutte le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate in quanto già decise con sentenza n. 138 del 1984 (v. anche le ordinanze nn. 88 e 250 del 1985).
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30 l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44 Cost. dal Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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