Sez. 3, Sentenza n. 21920 del 16/05/2012 Ud. (dep. 07/06/2012) Rv. 252773 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Violazione di legge non eccepita con l'atto di appello - Trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado - Sanatoria dell'inammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
È inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)