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Sez. U, Sentenza n. 8923 del 19/04/2011 (Rv. 616859 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso alle Sezioni Unite - Motivi attinenti alla giurisdizione - Decisione del giudice di merito conforme alla giurisprudenza della Corte - Art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616859-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In caso di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della S.C., è onere del ricorrente, ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., offrire elementi per mutare l'orientamento della stessa, dovendosi, in mancanza, rigettare il motivo per manifesta infondatezza. (Nella specie, relativa ad un licenziamento intimato dall'Ambasciata di uno Stato estero, la corte territoriale, in adesione alla consolidata giurisprudenza della S.C., aveva ritenuto la propria giurisdizione attesa la natura meramente retributiva delle pretese azionate, che non richiedevano accertamenti idonei ad interferire sul nucleo essenziale delle funzioni pubblicistiche della rappresentanza diplomatica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)