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Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali

Testo in vigore al

Titolo III. Della rappresentanza del governo nella regione e nelle province

Art. 32

1. I commissari del Governo di cui all'art. 87 dello statuto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi risiedono rispettivamente a Trento e Bolzano.

Art. 33

1. In caso di assenza o di impedimento i commissari del Governo sono sostituiti dal funzionario di qualifica od anzianita' piu' elevate, in servizio presso l'ufficio del commissario.

Art. 34

1. Ai commissari del Governo spetta il trattamento economico del prefetto di 1ยช classe ed e' assegnato un alloggio di servizio.

Art. 35

1. Per il funzionamento del proprio ufficio i commissari del Governo si avvalgono di personale collocato fuori ruolo, dipendente dalle amministrazioni dello Stato. Al personale dei ruoli centrali spetta il trattamento di cui allo art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni; a quello appartenente ai ruoli provinciali viene corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il trasferimento di sede.

2. E' escluso da tale trattamento il personale statale gia' in servizio nella stessa sede ....

3. La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro.

Art. 36

1. La spesa per gli assegni spettanti ai commissari del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio e' a carico del bilancio dello Stato.

2. Tutte le spese relative alla rappresentanza del Governo nella regione sono inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37

1. La comunicazione ai commissari del Governo dei disegni di legge regionali o provinciali ai sensi del primo comma dell'art. 55 dello statuto e' fatta dal Presidente del Consiglio regionale o provinciale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 38

1. Nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato il Presidente della giunta regionale ed i Presidenti delle giunte provinciali trasmettono periodicamente al commissario del Governo competente un elenco delle deliberazioni adottate, salvo le disposizioni contenute nelle leggi con cui le funzioni sono delegate.

Titolo IV. Funzioni dell'avvocatura dello stato nei riguardi della regione e delle province

Art. 39

1. Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

2. Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni; nonche' gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

4. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 40

1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici locali per quanto attiene alle controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 16, terzo comma, dello statuto.

Art. 41

1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle province, dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 18, primo comma, dello statuto.

2. L'Avvocatura dello Stato inoltre puo' assumere se richiesta, la rappresentanza e la difesa delle province anche fuori dalla ipotesi prevista nel comma precedente, nonche' dei comuni e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni ad essi delegate ai sensi dell'art. 18, secondo comma, dello statuto.

Titolo V. Controllo sugli atti della regione e delle province

Art. 42

1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione e delle province e' esercitato, in conformita' delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una sezione regionale della Corte stessa avente sede in Trento e costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da tre consiglieri.

2. Alla sezione e' altresi' assegnato un congruo numero di magistrati con qualifica di primo referendario o referendario, nonche' di funzionari e impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento.

3. L'assegnazione di tutti i magistrati ha luogo con il loro consenso.

4. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, puo', con sua ordinanza, conferire le funzioni di Presidente reggente la sezione regionale al consigliere piu' anziano.

5. Il numero dei votanti della sezione non puo' essere inferiore a tre.

6. I consiglieri che fanno parte della sezione regionale sono delegati al controllo sugli atti delle varie amministrazioni secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal Presidente della Corte.

7. Uno dei tre consiglieri e' delegato al controllo sugli atti della provincia di Bolzano. Egli esercita le sue funzioni e ha sede in Bolzano.

Art. 43

1. In caso di assenza o impedimento i primi referendari o referendari si sostituiscono a vicenda in base all'anzianita' nell'ambito dello stesso ufficio o di uffici diversi, se necessario.

2. I consiglieri sono sostituiti tra loro con decisione del presidente della sezione.

Art. 44

1. Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti, e' delegato uno dei consiglieri appartenenti alla sezione, che esercita le sue funzioni a Trento. Rispetto a tali atti pero' rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo come regolata dalle norme in vigore.

Art. 45

1. Nello svolgimento dell'attivita' e per il funzionamento della sezione regionale e dei relativi uffici di controllo si osservano le procedure previste dal primo, secondo, terzo e quinto comma dell'art.

2. 24 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 21 marzo 1953, n. 161, nonche', in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

3. Il Presidente della sezione regionale coordina l'attivita' dei consiglieri delegati al controllo, che compongono la sezione stessa; attivita' che e', a sua volta, coordinata con quella di tutti gli altri uffici di controllo della Corte, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento ai sensi dell'art. 22 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'art. 8 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 46

1. Gli atti di impegno e gli altri atti sono vistati dai consiglieri che ne dispongono la registrazione. I titoli di pagamento sono vistati dal primo referendario o referendari preposti agli uffici che ne dispongono la registrazione.

2. I rilievi ufficiosi sono firmati dai primi referendari o referendari.

3. Nel caso di rifiuto di registrazione da parte della sezione la giunta regionale o la giunta provinciale puo' chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto. Alla discussione puo' intervenire un rappresentante dell'Amministrazione regionale o provinciale.

Art. 47

1. I rendiconti delle aperture di credito disposti a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione, sono inviati, a cura delle amministrazioni interessate, alla sezione regionale della Corte dei conti; per la dichiarazione di regolarita', con l'osservanza delle modalita' e dei termini previsti dalle leggi vigenti.

2. La dichiarazione di regolarita' e' emessa dai primi referendari o referendari, preposti agli uffici.

Art. 48

1. Il rendiconto generale della regione e delle province e verificato dalla sezione della Corte dei conti la quale ne riferisce al presidente della Corte. Su di esso deliberano le sezioni riunite della Corte dei conti in conformita' all'art. 40 del testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla deliberazione e' unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'Amministrazione regionale e quelle provinciali si sono conformate alle leggi e suggerisce le variazioni e le riforme che crede opportune.

2. La deliberazione e la relazione sono trasmesse rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale e ai presidenti dei Consigli provinciali che la sottopongono ai Consigli insieme alla relazione della giunta.

3. Copia delle deliberazioni e delle relazioni suddette sono trasmesse al competente commissario del Governo.

Art. 49

1. Le spese relative al personale della sezione sono a carico dello Stato, quelle per i locali sono a carico della regione.

Titolo VI. Norme transitorie e finali

Art. 51

1. Le norme di attuazione dello statuto precedentemente emanate e relative al commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, si intendono riferite al commissario del Governo per la provincia di Trento e al commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a seconda della rispettiva competenza prevista dall'articolo 87 dello statuto.

Art. 52

1. Fino a quando non si sara' provveduto al passaggio di personale regionale alle province ai sensi dell'art. 111 dello statuto, le province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal 1 gennaio 1973, l'onere per il rimborso alla regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale regionale di ruolo e non di ruolo; messo a disposizione dalle province con decreto del Presidente della giunta regionale, e addetto ad uffici regionali trasferiti alle province o ad uffici regionali operanti per conto delle province in settori attribuiti alla competenza provinciale in base alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.