REGOLAMENTO (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Testo in vigore al
Art. 39
Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore sia stato assicurato esclusivamente ai sensi di legislazioni indicate all'allegato III del regolamento
1. Se il lavoratore ha presentato una domanda di prestazioni d'invalidità e se l'istituzione costata che le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento sono applicabili, essa si rivolge, se necessario, all'istituzione alla quale il lavoratore è stato iscritto da ultimo, per ottenere un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata da quest'ultima istituzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia, se è necessario tener conto di periodi di assicurazione compiuti anteriormente sotto la legislazione di ogni altro Stato membro per soddisfare alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente.
3. Nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento, l'istituzione che ha istruito la pratica del lavoratore la trasmette all'istituzione alla quale è stato iscritto da ultimo.
4. Gli articoli da 41 a 50 del regolamento di applicazione non sono applicabili all'istruttoria delle domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 40
Determinazione del grado d'invalidità
Per determinare il grado d'invalidità, l'istituzione di uno Stato membro prende in considerazione i documenti e i rapporti medici, nonché le informazioni amministrative raccolte dall'istituzione di ogni altro Stato membro. Tuttavia, salvo nel caso in cui le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento sono applicabili, ogni istituzione conserva la facoltà di far procedere al controllo del richiedente da parte di un medico di sua scelta.
Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti nei casi di cui all'articolo 36 del regolamento di applicazione
Art. 41
Determinazione dell'istituzione d'istruttoria
1. Le domande di prestazioni sono istruite dall'istituzione alla quale sono state presentate o trasmesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 36 del regolamento di applicazione. Tale istituzione è designata con il termine "istituzione d'istruttoria".
2. L'istituzione d'istruttoria è tenuta a notificare immediatamente a tutte le istituzioni in causa, mediante formulario all'uopo stabilito, le domande di prestazioni affinché esse possano essere istruite simultaneamente e senza indugio da tali istituzioni.
Art. 42
Formulari da utilizzare per l'istruttoria delle domande di prestazioni
1. Per l'istruttoria delle domande di prestazioni, l'istituzione d'istruttoria utilizza un formulario sul quale sono riportati, in particolare, la rilevazione ed il riepilogo dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in causa.
2. La trasmissione di detti formulari all'istituzione di ogni altro Stato membro sostituisce la trasmissione dei documenti giustificativi.
Art. 43
Procedura da seguire da parte delle istituzioni in causa per l'istruttoria della domanda
1. L'istituzione d'istruttoria riporta sul formulario di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica e trasmette copia di detto formulario all'istituzione di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ogni Stato membro presso la quale il lavoratore è stato iscritto, unendo, se del caso, i certificati di lavoro presentati dal richiedente.
2.
Se vi è solo un'altra istituzione in causa, detta istituzione completa il formulario, indicando:
a) i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica;
b) l'importo della prestazione alla quale il richiedente potrebbe avere diritto per questi soli periodi di assicurazione;
c) l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.
Il formulario così completato è restituito all'istituzione d'istruttoria.
Se il diritto a prestazioni è aperto tenuto conto dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata dall'istituzione del secondo Stato membro e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi di assicurazione puo essere stabilito senza indugio, mentre le operazioni di calcolo di cui alla lettera c) richiedono un tempo molto più lungo, il formulario è restituito all'istituzione d'istruttoria con le indicazioni di cui alle lettere a) e b); le indicazioni di cui alla lettera c) saranno comunicate non appena possibile all'istituzione d'istruttoria.
3.
Se vi sono due o più altre istituzioni in causa, ciascuna delle istituzioni completa il formulario indicando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica e lo restituisce all'istituzione d'istruttoria.
Se un diritto a prestazioni è aperto tenuto conto dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione applicata da una o più di tali istituzioni e se l'importo della prestazione corrispondente a detti periodi di assicurazione puo essere stabilito senza indugio, questo importo è comunicato all'istituzione d'istruttoria insieme con i periodi di assicurazione; se la determinazione di detto importo richiede un certo tempo, esso sarà comunicato all'istituzione d'istruttoria non appena stabilito.
Ricevuti tutti i formulari recanti l'indicazione dei periodi di assicurazione e se del caso, dell'importo o degli importi dovuti in applicazione della legislazione di uno o più Stati membri in causa, l'istituzione d'istruttoria trasmette una copia dei formulari così completati a ciascuna delle istituzioni in causa che vi indicano l'importo teorico e l'importo effettivo delle prestazioni calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento e restituiscono il formulario all'istituzione d'istruttoria.
4. Non appena l'istituzione d'istruttoria, ricevuti i dati di cui ai paragrafi 2 o 3, costata che possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 2, dell'articolo 48, paragrafi 2 o 3 del regolamento, avverte le altre istituzioni in causa.
5. Nel caso di cui all'articolo 37, lettera d) del regolamento di applicazione, le istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto, alle quali ha chiesto di differire la liquidazione delle prestazioni, riportano sul formulario di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento di applicazione soltanto i periodi di assicurazione compiuti dal richiedente sotto la legislazione da esse applicata.
Art. 44
Istituzione abilitata a prendere la decisione relativa allo stato d'invalidità
1. L'istituzione d'istruttoria è la sola abilitata a prendere la decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento, in merito allo stato d'invalidità del richiedente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Essa prende questa decisione non appena è in grado di stabilire se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento. Essa notifica senza indugio tale decisione alle altre istituzioni in causa.
2. Se le condizioni di apertura del diritto diverse da quelle relative allo stato d'invalidità fissate dalla legislazione che essa applica non sono soddisfatte, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento, l'istituzione d'istruttoria ne avverte immediatamente l'istituzione competente in materia d'invalidità di quello fra gli altri Stati membri in causa alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo. Questa istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa allo stato d'invalidità del richiedente se sono soddisfatte le condizioni di apertura del diritto fissate dalla legislazione che essa applica; essa notifica senza indugio questa decisione alle altre istituzioni in causa.
3. Se del caso, occorre risalire, alle stesse condizioni, fino all'istituzione competente in materia d'invalidità dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto per la prima volta.
Art. 45
Corresponsione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni
1. Se l'istituzione d'istruttoria costata che il richiedente ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica senza che sia necessario tener conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, essa corrisponde immediatamente tali prestazioni a titolo provvisorio.
2. Se il richiedente non ha diritto a prestazioni ai sensi del paragrafo 1, ma risulta dalle indicazioni fornite all'istituzione d'istruttoria in applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 o 3 del regolamento di applicazione che è aperto un diritto a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto quest'ultima legislazione, l'istituzione che applica tale legislazione corrisponde le prestazioni a titolo provvisorio non appena l'istituzione d'istruttoria l'avrà avvertita che tale obbligo le incombe.
3. Se, nel caso di cui al paragrafo 2, è aperto un diritto a prestazioni in base alla legislazione di più Stati membri, tenuto conto dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto ciascuna di queste legislazioni, la corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio incombe all'istituzione che per prima ha informato l'istituzione d'istruttoria che esiste tale diritto; l'istituzione d'istruttoria deve darne comunicazione alle altre istituzioni in causa.
4. L'istituzione tenuta a corrispondere le prestazioni ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente il richiedente, richiamandone esplicitamente l'attenzione sul carattere provvisorio e non suscettibile di ricorso del provvedimento adottato a tal fine.
5. Se al richiedente non puo essere corrisposta alcuna prestazione a titolo provvisorio ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3, ma risulta dalle indicazioni ricevute che un diritto è aperto ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione d'istruttoria corrisponde al lavoratore un adeguato anticipo recuperabile il cui importo dovrà essere il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente liquidato in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.
6. Due Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di corresponsione delle prestazioni a titolo provvisorio, per i casi in cui le istituzioni di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.
Art. 46
Calcolo delle prestazioni in caso di sovrapposizioni di periodi di assicurazione
1.
Per il calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento, sono applicabili le regole previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento di applicazione.
L'importo effettivo così stabilito è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, determinato secondo la legislazione sotto la quale tali periodi di assicurazione sono stati compiuti.
2. Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento, gli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non sono presi in considerazione.
3.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia nel caso dell'assicurazione complementare facoltativa di cui all'articolo 15, paragrafo 3, secondo comma del regolamento.
Per quanto concerne l'applicazione della legislazione tedesca, i contributi che non sono presi in considerazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di applicazione sono presi in considerazione per il calcolo degli importi complementari a titolo dell'assicurazione complementare facoltativa. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia.
Art. 47
Calcolo definitivo degli importi delle prestazioni, dovuti dalle istituzioni che applicano l'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento
Nel caso di cui all'articolo 46, paragrafo 3, secondo comma del regolamento, l'istituzione d'istruttoria calcola e notifica a ciascuna delle istituzioni in causa l'importo definitivo della prestazione che ciascuna di esse deve concedere.
Art. 48
Comunicazione delle decisioni delle istituzioni al richiedente
1. Le decisioni definitive adottate da ciascuna delle istituzioni in causa, tenuto conto, se del caso, della notifica di cui all'articolo 47 del regolamento di applicazione, sono trasmesse all'istituzione d'istruttoria. Ognuna delle decisioni deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. Ricevute tutte le decisioni, l'istituzione d'istruttoria le notifica al richiedente nella lingua di questi mediante una nota riassuntiva alla quale sono allegate dette decisioni. I termini del ricorso decorrono dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la nota riassuntiva.
2. Mentre fa pervenire al richiedente la nota riassuntiva di cui al paragrafo 1, l'istituzione d'istruttoria trasmette a ciascuna delle istituzioni in causa copia della nota stessa, unendovi copia delle decisioni delle altre istituzioni.
Art. 49
Nuovo calcolo delle prestazioni
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 51, paragrafo 2 del regolamento, le disposizioni degli articoli 45 e 47 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia.
2. In caso di nuovo calcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha adottato tale decisione la notifica senza indugio all'interessato o ad ognuna delle istituzioni nei cui confronti l'interessato ha un diritto, se del caso tramite l'istituzione d'istruttoria. La decisione deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la decisione.
Art. 50
Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni
1. a) i) Quando un lavoratore cittadino di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente in materia di pensioni di quest'ultimo Stato membro trasmette, al momento dell'immatricolazione di detto lavoratore, mediante tutti i mezzi di cui dispone, all'organismo designato dall'autorità competente di questo stesso Stato membro (paese d'occupazione) tutte le informazioni relative all'identificazione del lavoratore, la data di inizio dell'attività, nonché la denominazione di detta istituzione competente e il numero di matricola da essa attribuito.
ii) Inoltre, l'istituzione competente di cui al punto i) comunica, per quanto possibile, all'organismo designato in conformità alle disposizioni del punto i), tutte le altre informazioni che possono facilitare e accelerare la liquidazione ulteriore delle pensioni.
iii) Tali informazioni sono comunicate, alle condizioni fissate dalla commissione amministrativa, all'organismo designato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
iv) Per l'applicazione delle disposizioni dei punti i), ii) e iii), gli apolidi e i profughi sono considerati cittadini dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti per la prima volta.
b) Le istituzioni in causa, su richiesta del lavoratore o dell'istituzione alla quale egli è iscritto in quel momento, procedono alla ricostituzione della sua carriera al più tardi a decorrere dalla data che precede di un anno quella in cui raggiungerà l'età di ammissione alla pensione.
2.
La commissione amministrativa fissa le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Controllo amministrativo e sanitario
Art. 51
1.
Quando un beneficiario, in particolare di
a) prestazioni d'invalidità,
b) prestazioni di vecchiaia concesse in caso d'inattitudine al lavoro,
c) prestazioni di vecchiaia concesse ai disoccupati anziani,
d) prestazioni di vecchiaia concesse in caso di cessazione dell'attività professionale,
e) prestazioni concesse ai superstiti in caso d'invalidità o inattitudine al lavoro,
f) prestazioni concesse a condizione che le risorse del beneficiario non superino un limite prescritto,
dimora o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, a richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. L'istituzione debitrice conserva tuttavia la facoltà di far procedere al controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta.
2. Se si costata che il beneficiario delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è occupato o dispone di risorse eccedenti il limite prescritto, mentre fruisce di tali prestazioni, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza è tenuta ad inviare un rapporto all'istituzione debitrice che ha chiesto il controllo. Tale rapporto indica in particolare la natura dell'attività esercitata, l'importo dei redditi o risorse di cui l'interessato ha disposto durante l'ultimo trimestre, la retribuzione normale percepita nella stessa regione da un lavoratore della categoria professionale alla quale apparteneva l'interessato nella professione che esercitava prima di diventare invalido durante un periodo di riferimento da determinare dall'istituzione debitrice, come pure, se del caso, il parere di un medico esperto sullo stato di salute dell'interessato.
Art. 52
Quando, dopo la sospensione delle prestazioni di cui beneficiava, l'interessato riacquisti il diritto alle prestazioni mentre risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, le istituzioni in causa si scambiano le informazioni utili al fine di riprendere la corresponsione di dette prestazioni.
Pagamento delle prestazioni
Art. 53
Modo di pagamento delle prestazioni
1. Se l'istituzione debitrice di uno Stato membro non paga direttamente le prestazioni dovute ai beneficiari che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, il pagamento di tali prestazioni è effettuato, a richiesta dell'istituzione debitrice, dall'organismo di collegamento di quest'ultimo Stato membro oppure dall'istituzione del luogo di residenza di detti beneficiari secondo le modalità previste agli articoli da 54 a 58 del regolamento di applicazione; se l'istituzione debitrice paga direttamente le prestazioni a tali beneficiari, ne notifica il pagamento all'istituzione del luogo di residenza. La procedura di pagamento applicata dalle istituzioni degli Stati membri è indicata nell'allegato 6.
2. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati membri possono concordare altre procedure di pagamento delle prestazioni per i casi in cui le istituzioni competenti di questi Stati membri siano le sole in causa. Gli accordi che saranno conclusi in materia verranno comunicati alla commissione amministrativa.
3. Le disposizioni di accordi relative al pagamento delle prestazioni, applicabili il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento, restano applicabili, sempreché siano indicate nell'allegato 5.
Art. 54
Invio della distinta dei pagamenti all'organismo pagatore
L'istituzione debitrice trasmette in duplice copia all'organismo di collegamento dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario o all'istituzione del luogo di residenza, designati in appresso con il termine di "organismo pagatore", una distinta dei pagamenti che deve pervenire a tale organismo al più tardi venti giorni prima della data di scadenza delle prestazioni.
Art. 55
Versamento sul conto dell'organismo pagatore delle somme necessarie per i pagamenti
1. Dieci giorni prima della data di scadenza delle prestazioni, l'istituzione debitrice versa, nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede, la somma necessaria per i pagamenti indicati nella distinta di cui all'articolo 54 del regolamento di applicazione. Il versamento è effettuato presso la Banca nazionale o altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'istituzione debitrice, sul conto aperto a nome della Banca nazionale o di altra banca dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'organismo pagatore e all'ordine di questo organismo. Il versamento ha efficacia liberatoria. Un avviso di versamento è trasmesso simultaneamente dall'istituzione debitrice all'organismo pagatore.
2. La banca sul cui conto è stato effettuato il versamento accredita all'organismo pagatore il relativo controvalore nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova detto organismo.
3. Il nome e la sede delle banche di cui al paragrafo 1 sono indicati nell'allegato 7.
Art. 56
Pagamenti al beneficiario da parte dell'organismo pagatore
1. I pagamenti indicati nella distinta prevista all'articolo 54 del regolamento di applicazione sono effettuati al beneficiario dall'organismo pagatore per conto dell'istituzione debitrice. I pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla legislazione applicata dall'organismo pagatore.
2. Non appena l'organismo pagatore o qualsiasi altro organismo da esso designato viene a conoscenza di una circostanza che giustifichi la sospensione o la soppressione delle prestazioni, interrompe ogni pagamento. Lo stesso dicasi quando il beneficiario trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato.
3. L'organismo pagatore avvisa l'istituzione debitrice di ogni motivo di mancato pagamento. In caso di morte del beneficiario o del suo coniuge o in caso di nuovo matrimonio di una vedova o di un vedovo, l'organismo pagatore ne indica la data all'istituzione debitrice.
Art. 57
Riepilogo dei pagamenti di cui all'articolo 56 del regolamento di applicazione
1. I pagamenti di cui all'articolo 56 del regolamento di applicazione formano oggetto di un riepilogo alla fine di ogni periodo di pagamento, per stabilire gli importi effettivamente pagati ai beneficiari o ai loro rappresentanti legali o mandatari, nonché gli importi non pagati.
2. L'organismo pagatore attesta, con firma apposta dal suo rappresentante, che l'importo totale, espresso in cifre e in lettere nella moneta dello Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione debitrice, corrisponde ai pagamenti da esso effettuati.
3. L'organismo pagatore si rende garante della regolarità dei pagamenti costatati.
4. La differenza fra le somme versate dall'istituzione debitrice espresse nella moneta dello Stato membro nel cui territorio essa ha sede e il valore, espresso nella stessa moneta, dei pagamenti giustificati dall'organismo pagatore, e imputata sulle somme da versare ulteriormente allo stesso titolo da parte dell'istituzione debitrice.
Art. 58
Recupero delle spese relative al pagamento delle prestazioni
Le spese relative al pagamento delle prestazioni ed in particolare le spese postali e bancarie possono essere recuperate dall'organismo pagatore nei confronti dei beneficiari, alle condizioni previste dalla legislazione applicata da questo organismo.
Art. 59
Notifica dei trasferimenti di residenza del beneficiario
Quando il beneficiario di prestazioni dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri trasferisce la propria residenza dal territorio di uno Stato in quello di un altro Stato, è tenuto a notificare il trasferimento di residenza all'istituzione o alle istituzioni debitrici di tali prestazioni e all'organismo pagatore.