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REGOLAMENTO (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità1, in particolare l'articolo 97,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti2 è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 1408/71, il cui articolo 99 ha anche abrogato il regolamento n. 4 che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti3, e che occorre prevedere modalità di applicazione adattate alle nuove norme di base e all'esperienza acquisita nel corso dei dodici anni di applicazione di tali testi;

considerando che occorre in particolare precisare le istituzioni competenti di ciascuno Stato membro, i documenti da produrre e le formalità che debbono essere adempiute dagli interessati per beneficiare delle prestazioni, le modalità del controllo amministrativo e sanitario, nonché le condizioni per il rimborso delle prestazioni corrisposte dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro e le attribuzioni della Commissione dei conti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addi 21 marzo 1972. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN