Sez. 3, Sentenza n. 297 del 16/02/1967 Ud. (dep. 03/04/1967) Rv. 103978 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - IN UNO DI PIU PROCEDIMENTI CONNESSI - SUCCESSIVA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI - DOMICILIO DICHIARATO - PREVALENZA DEL DOMICILIO ELETTO SU QUELLO DICHIARATO NELL'ALTRO PROCEDIMENTO - EFFETTI.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - IN UNO DI PIU PROCEDIMENTI CONNESSI - SUCCESSIVA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI - DOMICILIO DICHIARATO - PREVALENZA DEL DOMICILIO ELETTO SU QUELLO DICHIARATO NELL'ALTRO PROCEDIMENTO - EFFETTI.*
Riuniti in giudizio due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, l'elezione di domicilio per le notificazioni effettuata dallo imputato in un procedimento prevale sulla dichiarazione di domicilio fatta nell'altro procedimento, di talche, come non e necessario notificare due separati decreti di citazione per l'eventuale rinnovazione del giudizio, cosi non si rende necessario procedere a due distinte consegne dell'atto all'imputato nei due domicili, reale ed eletto. Tuttavia, qualora i due decreti di citazione vengano notificati separatamente, la consegna degli Atti nel domicilio eletto prevale a tutti gli effetti sulla consegna nel domicilio reale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)