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Sez. 1, Sentenza n. 1951 del 19/07/1966 (Rv. 323784 - 01)

BENI IMMATERIALI - DIRITTI D'AUTORE SULLE OPERE DELLO INGEGNO (PROPRIETA INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTO E CESSIONE - DIRITTI DEL CESSIONARIO.*
Stato
decisa il 1966-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323784-01

BENI IMMATERIALI - DIRITTI D'AUTORE SULLE OPERE DELLO INGEGNO (PROPRIETA INTELLETTUALE) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTO E CESSIONE - DIRITTI DEL CESSIONARIO.*

Il contenuto del diritto d'autore e costituito da un complesso di diritti di utilizzazione dell'opera dell'ingegno, trasferibile unitariamente, e da un diritto di paternita, non patrimoniale ne trasferibile, che si esercita per sua natura con la pubblicazione ma che tuttavia non osta al trasferimento del diritto alla pubblicazione. Il cessionario del complesso dei diritti di utilizzazione economica diventa titolare di ciascun diritto - ivi compreso quello di pubblicazione, che costituisce il necessario presupposto per l'Esercizio delle varie facolta patrimoniali ed ha quindi un potenziale contenuto economico - e ne puo disporre con la stessa ampiezza dell'autore che glieli ha trasmessi. (Cfr. 425-56).*

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)