Sez. 3, Sentenza n. 3055 del 20/12/1962 (Rv. 254505 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE O PERDITA DELLA CAPACITA DELLA PARTE COSTITUITA - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE O PERDITA DELLA CAPACITA DELLA PARTE COSTITUITA - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE.*
Nel caso di morte o di perdita della capacita di stare in giudizio della parte costituita, la interruzione del processo si verifica, secondo il preciso disposto dell'art 300 del codice di rito, dal momento in cui il procuratore ne faccia dichiarazione o modificazione alle altre parti e da quella data incomincia a decorrere il termine di sei mesi, previsto dall'art 305 per la riassunzione del processo, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato emesso successivamente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)