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Sez. 2, Sentenza n. 4926 del 13/08/1980 (Rv. 408785 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE DI TUTTI I COAUTORI ALLA ESECUZIONE MATERIALE DEL FATTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPUTABILITA A TUTTI DEL FATTO MEDESIMO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA DEL VENDITORE DEL SUOLO EDIFICABILE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE E L'ALTEZZA DEGLI EDIFICI.*
Stato
decisa il 1980-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408785-01

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE DI TUTTI I COAUTORI ALLA ESECUZIONE MATERIALE DEL FATTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPUTABILITA A TUTTI DEL FATTO MEDESIMO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITA DEL VENDITORE DEL SUOLO EDIFICABILE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE E L'ALTEZZA DEGLI EDIFICI.*

L'art 2055 cod civ non richiede, ai fini della responsabilita solidale dei coautori del fatto illecito, la partecipazione di tutti i coautori alla esecuzione materiale del fatto contrario alla legge, ma richiede solo che tale fatto sia ad essi imputabile. (nella specie, i giudici del merito hanno affermato la responsabilita, per la violazione delle norme sulle distanze e l'altezza degli edifici, del venditore del suolo edificabile che anche se non aveva materialmente partecipato alla costruzione dell'edificio stesso, sia stato a conoscenza dell'altezza a cui sarebbe stata elevata la futura costruzione e dell'entita dell'intervallo di isolamento, e si era riservata la proprieta di alcune parti del costruendo edificio. La Corte suprema in base all'enunciato principio ha confermato la predetta decisione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)