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Sez. 3, Sentenza n. 25638 del 14/11/2013 (Rv. 628755 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA | Relative contestazioni - Mezzo esperibile - Opposizione agli atti esecutivi ovvero all'esecuzione - Rispettive configurabilità.
Stato
decisa il 2013-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628755-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA

La denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)