Sez. 1, Sentenza n. 2335 del 22/08/1963 (Rv. 263592 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE SULLA COMPETENZA - NECESSITA - RECLAMO CONTRO UNA ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE AMMISSIVA DI CONSULENZA DURANTE LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - PRONUNZIA COLLEGIALE DI INAMMISSIBILITA DEL RECLAMO - PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DECISIONE SULLA COMPETENZA - NECESSITA - RECLAMO CONTRO UNA ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE AMMISSIVA DI CONSULENZA DURANTE LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - PRONUNZIA COLLEGIALE DI INAMMISSIBILITA DEL RECLAMO - PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il regolamento di Competenza presuppone una sentenza che abbia pronunciato in modo esplicito sulla Competenza. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile l'istanza per regolamento proposta in relazione ad ordinanza collegiale con cui il tribunale, senza emettere alcuna decisione in ordine alla Competenza, si sia limitato a ritenere non reclamabile il provvedimento del giudice istruttore con il quale sia stata ammessa, durante la sospensione del processo, una consulenza tecnica ritenuta necessaria al fine di decidere sulla richiesta modifica dei provvedimenti adottati, in tema di assegno di mantenimento, dal Presidente nella fase precontenziosa di giudizio di separazione personale tra coniugi. (V 107/61, 3792/58, 1402/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)