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Sez. 2, Sentenza n. 1806 del 26/09/1983 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162877 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - MANCATA NOTIFICA - CONSEGUENTE ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - NULLITÀ INSANABILE - SUSSISTENZA - NON MENZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO DELLA NOMINA DEL DIFENSORE GIÀ RISULTANTE DAGLI ATTI - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162877-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - MANCATA NOTIFICA - CONSEGUENTE ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - NULLITÀ INSANABILE - SUSSISTENZA - NON MENZIONE DA PARTE DELL'IMPUTATO DELLA NOMINA DEL DIFENSORE GIÀ RISULTANTE DAGLI ATTI - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

La mancata notifica dell'avviso della data fissata per il dibattimento al difensore, previsto dall'art. 410 cod. proc. pen., incide ai sensi dell'art. 185, comma primo n 3, cod. proc. pen. sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e determina, secondo la previsione dell'ultima ipotesi del secondo comma dell'articolo predetto, una nullità insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando abbia cagionato l'assenza del difensore di fiducia nel dibattimento. Nè, trattandosi di nullità insanabile, può attribuirsi rilievo, come causa di sanatoria, alla circostanza che l'imputato, non facendo menzione di avere nominato un difensore di fiducia (la cui nomina risultava dagli Atti abbia accettato di essere difeso da un difensore di ufficio, poiché non è consentita la sanatoria di un atto per legge nullo in modo assoluto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)